La
Commissione Tributaria Provinciale di
Rimini con la
sentenza n. 42-1-2017 depositata il 13.01.2017, è tornata ad occuparsi degli investimenti e delle
attività di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato, nella fattispecie nella
Repubblica di San Marino.
La sentenza ha il pregio di aver affrontato l’argomento compiutamente, vale a dire che si è interessata dei
diversi profili giuridici relativi alle contestazioni scaturenti dalla violazione del quadro RW.
Segnatamente i Giudici, hanno da subito fatto rilevare che la normativa
non può avere efficacia retroattiva e come tale “
risulta inapplicabile ad una fattispecie pregressa qual’è quella determinatasi nell’anno 2005”.
Tale irretroattività è sancito in generale dall’art. 11 delle preleggi ed è specificamente codificato nell’art. 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
A tal proposito i Giudici hanno anche sottolineato che il legislatore ordinario può emanare norme con efficacia retroattiva allorquando queste “
trovino adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non si pongano in contrasto con altri valori e interessi costituzionalmente protetti così da incidere arbitrariamente sulle situazioni sostanziali poste in essere da leggi precedenti” come precisato dalla
Corte Costituzionale nelle sentenze nn. 419/2000 e n. 341/2000.
I giudici riminesi hanno poi aggiunto che in relazione alla legge 78/2009 “
il legislatore non si è espresso esplicitamente sulla retroattività della disposizione normativa in esame, come avrebbe dovuto se cosi fossero stati i suoi intendimenti, e nulla ha espressamente affermato circa l’applicazione temporale della norma nella sua interezza, ivi compresa la proroga dei termini ordinari di accertamento prevista dai commi 2-bis e 2-ter”.
Sulla irretroattività della norma tributaria poi il collegio ha richiamato la giurisprudenza della Corte di Cassazione e segnatamente le
sentenze nn. 11274/2001 e 11366/2001 ove la Suprema Corte
“… ha sancito l’inapplicabilità del principio di irretroattività a quelle norme tributarie che attengano a profili procedurali e non anche a quelli sostanziali del rapporto tributario ed agli obblighi la cui violazione comporti effetti negativi per il contribuente”, concludendo che risulta veramente difficile ipotizzare che la norma in questione
abbia valenza meramente procedurale per il fatto che essa, introducendo “
una rilevanza fiscale delle somme occultate al monitoraggio in materia di imposte dirette sulla base di un meccanismo presuntivo”,
incide in maniera decisiva sulla ripartizione dell’onere probatorio fra Amministrazione e contribuente, in modo da poterla qualificare, come tutte quelle disposizioni influenti in maniera determinante sulla definizione del rapporto tributario, alla stregua di norma sostanziale.
“
Ne consegue che essa, al pari delle disposizioni sostanziali medesime, deve essere applicata alle sole fattispecie perfezionate successivamente alla data di entrata in vigore.”
La sentenza si contraddistingue per i
richiami puntuali ai principi dell'ordinamento ed alla giurisprudenza di vertice, affrontando non solo la irretroattività della norma comportante il raddoppio dei termini, ma precisando che essa ha natura sostanziale per il fatto che incide sulla formazione della prova e sul conseguente onere.
Dopo la lunga serie di pronunce delle corti di merito ci si può solo auspicare che l'amministrazione finanziaria intervenga chiarendo una volta per tutte che
la norma non può avere efficacia retroattiva invitando gli uffici a desistere dal contenzioso in essere.
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