R&S: RIVERSAMENTO CON LITI PENDENTI E RINUNZIA AL RICORSO
22 APR 2025
Nel nostro precedente intervento abbiamo analizzato la possibilità di riversare il credito utilizzato in compensazione garantendo lo stralcio delle sanzioni (la cui richiesta ammonta quasi sempre al 100% del credito fruito) e la rinuncia agli interessi da ritardata iscrizione a ruolo.
Invero, con il riversamento lo stato rinuncia anche a perseguire il contribuente per il delitto di indebita compensazione di cui all’art. 10 quater del D.Lgs. 74/2000.
Riteniamo però opportuno effettuare alcune riflessioni riferite ai casi in cui le liti su tali crediti siano pendenti alla data di presentazione della istanza di riversamento e sulla conseguente rinuncia al contenzioso.
Il primo punto su cui riflettere è che l’istanza si perfeziona con l’intero pagamento di tutte le somme utilizzate in compensazione e riversate, sicché in caso di rateizzazione il perfezionamento è rimandato alla scadenza dell’ultima rata e cioè al 16 dicembre 2026.
La conseguenza è che da un lato ci si troverebbe nella condizione di aver rinunciato al ricorso e dall’altro, nella sola ipotesi di mancato integrale versamento, il ricorrente si troverebbe sprovvisto di qualsivoglia tutela giurisdizionale.
La prima conclusione è che quindi ilriversamento va, a mio modesto parere, effettuato solo in unica soluzione. Pensate infatti a cosa potrebbe accadere a chi avesse accantonato tali somme in banca e subisca ad esempio un pignoramento presso terzi e non si trovi più nelle condizioni di poter effettuare il versamento.
Potrebbe poi anche accadere che la procedura di riversamento venga ritenuta illegittima per condotte ritenute fraudolente, oggettivamente o soggettivamente simulate o per false rappresentazioni della realtà (basate sull’utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti), allo stesso modo possono essere disconosciute le ipotesi in cui manca la documentazione per dimostrare il sostenimento delle spese.
In questi casi risulta applicabile la “vecchia” definizione di credito inesistente, che si ha quando il credito difetta del presupposto costitutivo, insomma le violazioni rientranti nel riversamento si trovano in una indeterminatezza tra l’inesistenza e la non spettanza di non facile soluzione e se la contestazione è basata sia su potenziali frodi che sulla mancanza dei requisiti per ritenere le spese agevolabili, il contribuente dovrebbe (uso il condizionale) poter impugnare il diniego di accesso al riversamento, che dovrà presumibilmente assumere la forma del diniego di agevolazione, ma questa fattispecie non è espressamente regolata dalla disposizione, con evidenti nubi all'orizzonte ed avendo nel contempo rinunciato al ricorso.
In altri termini e come al solito ci troviamo di fronte ad ipotesi, che seppure limitate, confermano l’inadeguatezza dei soggetti a cui è demandata la scrittura delle regole e quindi meditate gente prima di restituire, (al buio).