R&S: LA PERIZIA DELL’ATTESTATORE LEGITTIMA LA NOVITA’ DEL SOFTWARE   
CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO

R&S: LA PERIZIA DELL’ATTESTATORE LEGITTIMA LA NOVITA’ DEL SOFTWARE   

28 APR 2025
Nei software di raccolta dati, il requisito della novità, non risiede nei contenuti trattati, ma nelle innovative modalità di estrapolazione, collegamento e riorganizzazione degli stessi, secondo una metodologia che oggi potremmo riportare all’attività svolta dall’intelligenza artificiale.
Inoltre, la certificazione rilasciata da un soggetto iscritto all’albo dei certificatori è idonea a supportare la legittimità del progetto di Ricerca & Sviluppo, anche se successiva alla notifica del pvc, portante la constatazione delle violazioni relative all’utilizzo del credito d’imposta, trattandosi di una valutazione tecnica offerta da un professionista qualificato e certamente competente del settore.
È questo il responso della sentenza n. 883/2025 del 4.4.2025 della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia (Presidente Izzi G. Relatore Monfredi M.).
Il contenzioso era stato instaurato con l’impugnazione di un atto di recupero relativo all’indebito utilizzo di crediti di imposta, scaturiti dai progetti di ricerca e sviluppo, di una società che si occupava della raccolta ed elaborazione digitale dei dati.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Milano aveva rigettato il ricorso confermando la tesi dell’ufficio, secondo il quale, affinché siano eleggibili le spese sostenute per lo sviluppo di un software, occorre dimostrare l’acquisizione di un progresso scientifico o tecnologico su base sistematica, dotato del requisito imprescindibile della “novità”.
Secondo i giudici di appello, invece, “il carattere innovativo di un progetto di investimento, … non può misurarsi esclusivamente sulla base dell’effettivo raggiungimento del risultato finale; e ciò in quanto è dato di comune esperienza che il tentativo di superare un limite, raggiungendo un livello ancora inesplorato, implica per definizione, un elevato rischio di fallimento dell’obiettivo, senza che ciò comporti il venir meno del carattere innovativo del progetto.”
La Corte, accogliendo l’appello, valorizzava il progetto di ricerca, dettagliatamente descritto in atti, la cui legittimità era stata attestata da un soggetto qualificato ed indipendente ed il cui contenuto non era stato smentito dall’ufficio.

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