La vicenda dei crediti d’imposta generati dalle spese sostenute per la Ricerca e Sviluppo, sembrava cominciasse a prendere il verso auspicato dalle persone di buon senso, ma i burocrati ci hanno di nuovo messo lo zampino.
Secondo l'encomiabile intenzione del legislatore occorreva discernere i soggetti che avevano correttamente fruito del credito d’imposta, da quelli che invece avevano abusato della disposizione normativa e così dopo le reiterate proroghe della scadenza dei termini per il riversamento di quanto fruito, il 04 novembre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DPCM del 15.09.2023, (in vigore dal 19 novembre), che regola la procedura di certificazione delle attività R&S prevista all’art. 23 del DL 73/2022. La procedura prevede il versamento di euro 252,00, per ogni richiesta di certificazione, demandando le modalità di versamento ad un futuro provvedimento da emanarsi entro il 31.12.2023, che, tra l’altro, dovrà regolare la gestione ed il funzionamento dell’istituendo Albo.
Ma non finisce qui, perché, la disposizione prevede un ulteriore termine di 90 giorni, necessari al Ministero (MIMIT) per emanare il decreto direttoriale per definire gli aspetti procedurali della certificazione e le modalità di gestione e funzionamento dell’Albo.
Ricordiamo che secondo la disposizione normativa, sono iscrivibili nell’Albo le persone fisiche, le società, gli enti di ricerca e le università, in possesso dei requisiti, ma ricordo anche che la richiesta di certificazione è condizionata al fatto che non vi siano contestazioni relative ai crediti da R&S risultanti da processo verbale o dall’atto di recupero. Vi saranno quindi soggetti che potranno accedere alla certificazione, che impedisce alla Agenzia delle entrate di contestare la genuinità del credito, perchè non avranno ricevuto le notifiche sopra citate e soggetti che verranno discriminati perchè “sfortunatamente” hanno ricevuto la notifica di uno degli atti inibitori.
Anche se non ci sembra che tale disposizione possa superare il vaglio costituzionale, per la evidente disparità di trattamento fra medesimi soggetti, rileviamo che la montagna ha partorito il topolino, anzi lo sta ancora partorendo, in modo del tutto dilettantesco. Ma cosa succederà nel caso in cui il soggetto inciso dall’azione del fisco, decida di depositare in giudizio una perizia sottoscritta da un soggetto iscritto all’Albo che certifichi la genuinità del progetto di Ricerca & Sviluppo?