QUOTE DI SOCIETA' DI PERSONE IMPIGNORABILI E INSEQUESTRABILI
CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO

QUOTE DI SOCIETA' DI PERSONE IMPIGNORABILI E INSEQUESTRABILI

24 MAG 2018
Nel convegno tenutosi recentemente a Porto San Giorgio sulla tutela del patrimonio, ho senza mezzi termini affermato che che lo strumento più semplice e più efficace per ottenere una immediata tutela dei beni è "il contenitore" società di persone, poichè ai sensi dell'art. 2252 c.c., il contratto sociale può essere modificato soltanto con il consenso di tutti i soci.
In altri termini, normalmente, in questo tipo di società, che lo ricordiamorichiedono il consenso di tutti i soci per la modifica dei patti sociali, non possono essere introdotti nuovi soci, così come non possono essere sostituiti i soci esistenti, se non con il consenso unanime, sicchè le quote delle società di persone non possono essere oggetto di esecuzione forzata durante la vita della società.
Secondo l'insegnamento della Corte di legittimità, infatti “l’espropriazione della quota, comportando l’inserimento nella compagine sociale di un nuovo soggetto, prescindendo dalla volontà degli altri soci, introdurrebbe un elemento di “novità” incompatibile con il carattere di tale tipo di società” ( ex pluribus cfr. Cassazione 07.11.2002 n. 15605).
Il "normalmente" sta ad indicare che, il legislatore in relazione ai rapporti interni alla società di persone, ha lasciato ampia autonomia ai soci, onde per cui lo stesso atto costitutivo potrebbe prevedere la libera trasferibilità delle quote (non consigliabile poichè ciò potrebbe comportare l'esproprio della quota).
Il creditore particolare del socio potrà quindi solo compiere atti conservativi sulla quota, vale a dire che egli potrà procedere, al sequestro conservativo delle quote  in attesa della liquidazione della società.
Tra le società di persone segnaliamo le società semplici,  ove invece il creditore particolare del socio può chiedere la liquidazione della quota, se gli altri beni del debitore sono insufficienti a soddisfare i suoi crediti. 
In questo tipo di società è insomma consentita la liquidazione della quota, ma non è ammessa  l’espropriazione della stessa, ovviamente purchè le quote non siano liberamente trasferibili.
Anche in questo caso sono ammesse azioni conservative sugli utili spettanti al socio e cioè su quella quota parte del dividendo spettante al socio per via della approvazione del rendiconto, (su questo vi invito a riflettere per introdurre clausole ostative alla approvazione del dividendo onde ottenere la non escussione sui dividendi, magari attribuendo ai soci la facoltà di destinare gli utili alla capitalizzazione della società, eludendo così il precetto normativo).
Come avete visto con qualche riflessione e con una buona conoscenza delle regole del diritto societario, ci siamo fatti un strumento di protezione talvolta più efficace di qualunque altro, senza ricorrere a mezzi sofisticati o al Trust, a tal proposito pensate cosa si potrebbe riuscire a fare con la combinazione tra i due istituti.
Meditate gente 
 
 
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