QUANTIFICAZIONE DEL DANNO PER ASSENZA SCRITTURE CONTABILI
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QUANTIFICAZIONE DEL DANNO PER ASSENZA SCRITTURE CONTABILI

QUANTIFICAZIONE DEL DANNO PER ASSENZA SCRITTURE CONTABILI

05 GIU 2023
Il Tribunale di Napoli, nella sentenza 25.7.2022 n. 7429, ha affermato che la mancata consegna delle scritture contabili, il mancato deposito per diversi anni del bilancio di esercizio e la dispersione dell'attivo indicato nell'ultimo bilancio depositato rispetto a quello in concreto rinvenuto dal curatore al momento del fallimento, sono circostanze che legittimano la quantificazione del danno ricorrendo al criterio equitativo del deficit (sbilancio) fallimentare.
In tale contesto, la modifica operata all'art. 2486 c.c. dal DLgs. 14/2019 ha introdotto nel sistema una presunzione semplice, con riferimento alla quantificazione del danno secondo il criterio dei "netti patrimoniali", ed una presunzione assoluta, con riguardo all'adozione del criterio residuale della differenza tra attivo e passivo fallimentare (c.d. criterio del "deficit fallimentare"), quando non sia possibile determinare i netti patrimoniali per mancanza o irregolarità delle scritture contabili.
Il deficit fallimentare, peraltro, può essere imputato (nel caso di specie, quasi nella sua interezza) a colui che era stato amministratore e liquidatore della srl fallita anche perché maturato in un periodo in cui, pur essendo divenuto unico socio della srl, non aveva provveduto a dare adeguata pubblicità a tale situazione, così integrando il presupposto della responsabilità illimitata (sanzionatoria) di cui agli artt. 2462 co. 2 e 2470 co. 4 c.c.
 
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