QUANDO RICORRE L'OBBLIGO DI EFFETTUARE LE COMUNICAZIONI PRESCRITTE PER LE HOLDING FINANZIARIE?
CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO
QUANDO RICORRE L'OBBLIGO DI EFFETTUARE LE COMUNICAZIONI PRESCRITTE PER LE HOLDING FINANZIARIE?

QUANDO RICORRE L'OBBLIGO DI EFFETTUARE LE COMUNICAZIONI PRESCRITTE PER LE HOLDING FINANZIARIE?

28 MAG 2016

Adempimenti a carico delle Holding di partecipazioni

L’art. 10 co. 10 del DLgs. 141/2010 definisce le condizioni al ricorrere delle quali le holding di partecipazioni diventano soggette agli obblighi comunicativi:
  • di cui all’art. 7 co. 6 del DPR 605/73 (comunicazioni all’Archivio dei rapporti dell’Anagrafe tributaria);
  • di cui al co. 11 del medesimo art. 7 del DPR 605/73 (risposte alle indagini finanziarie tramite PEC).
 
La norma viene specificamente richiamata nella Tabella allegata al Provv. 20.6.2012 n. 50136[1] che individua gli operatori finanziari tenuti a dotarsi di un indirizzo di Posta elettronica certificata (PEC) tramite cui ricevere le richieste di indagine da parte degli organi preposti ai controlli e trasmettere i dati necessari, ai sensi degli artt. 32 co. 3 del DPR 600/73 e 51 co. 4 del DPR 633/72.
Alla medesima Tabella occorre far riferimento anche per individuare i soggetti tenuti ad effettuare all’Anagrafe tributaria le comunicazioni mensili[2] e la comunicazione integrativa annuale[3].

Giudizio di prevalenza dell’attività finanziaria

L’art. 10 co. 10 del DLgs. 141/2010 dispone la sussistenza degli obblighi di comunica­zione predetti in capo alle holding che esercitano in via prevalente, non nei confronti del pubblico, le attività di:
  • assunzione e gestione di partecipazioni;
  • concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma;
  • concessione di prestiti obbligazionari;
  • rilascio di garanzie.
 
Tale disposizione prevede anche le regole da seguire per accertare la sussistenza del requisito della “prevalenza”. In particolare, l’esercizio in via prevalente sussiste, quando, in base ai dati dei bilanci approvati relativi agli ultimi due esercizi chiusi, ricorrono entrambi i seguenti presupposti:
  • l’ammontare complessivo degli elementi dell’attivo di natura finanziaria di cui alle anzidette attività, unitariamente considerate, inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate, sia superiore al 50% del totale dell’at­tivo patrimoniale, inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rila­scia­te;
  • l’ammontare complessivo dei ricavi prodotti dagli elementi dell’attivo di cui al punto precedente, dei ricavi derivanti da operazioni di intermedia­zio­ne su valute e delle commissioni attive percepite sulla prestazione dei servizi di pagamento sia superiore al 50% dei proventi complessivi.

Disciplina previgente

La disposizione in commento recepisce l’analogo criterio di calcolo della prevalenza dell’attività finanziaria (basato sul risultato dei bilanci approvati relativi agli ultimi due esercizi chiusi) contenuto nell’art. 13 del DM 17.2.2009 n. 29[4] ai fini dell’iscrizione nell’elenco di cui all’art. 113 del TUB da parte delle holding di partecipazioni (c.d. dinamiche) che svolgevano, non nei confronti del pubblico in via prevalente, oltre alla gestione delle partecipazioni, un’attività volta allo sviluppo delle partecipate attraverso operazioni di razionalizzazione del comparto finanziario, di reperimento di capitali di debito con il fine di sottoscrivere capitale di rischio ed, infine, di finanziamento dei fattori produttivi delle partecipate[5]. Il medesimo DM 29/2009 aveva escluso dall’iscrizione al predetto elenco, e dagli obblighi comunicativi conseguenti, le holding di famiglia caratterizzate tipicamente da una gestione statica delle partecipazioni e che non svolgevano altra attività finanziaria nei confronti delle proprie partecipate.
Per effetto dell’art. 10 co. 7 del DLgs. 141/2010, il Legislatore ha abrogato l’elenco previsto dal citato art. 113 del TUB e cancellato i soggetti ivi iscritti alla data di entrata in vigore, ossia a decorrere dal 19.9.2010. Contestualmente, il successivo co. 10 del medesimo art. 10 del DLgs. citato ha assoggettato agli obblighi comunicativi le holding (sia dinamiche che statiche) che soddisfino il requisito della prevalenza indicato, ancorchè non più iscritte nell’abrogato elenco[6].

Distinzione tra holding pure e miste

In base all’art. 10 co. 10 del DLgs. 141/2010, occorre verificare, sulla base dei dati di almeno due bilanci di esercizio definitivi ed approvati, la presenza della maggioranza di poste dell’attivo e dei ricavi provenienti da fonti finanziarie. Sul punto, la nota Assoholding 20.4.2011 prot. n. 110/11/ASH/nota 5 (il cui contenuto è condiviso dall’Agenzia delle Entrate - Dire­zione centrale accerta­men­to) ha precisato le concrete modalità di verifica del suddetto requisito nell’ipotesi:
  • di holding c.d. “pure” che hanno come previsione statutaria dell’oggetto sociale l’esclusività della gestione ed assunzione di partecipazioni, per le quali il giudizio di prevalenza non va effettuato, essendo l’assunzione e la gestione di partecipazioni attività di natura esclusiva;
  • di holding c.d. “miste” che, per oggetto sociale, svolgono congiuntamente at­ti­vi­tà di natura finanziaria e industriale, per le quali “la regola suddetta di individuazione del criterio della pre­va­len­za trova naturale applicazione”, occorrendo procedere alla verifica.

Momento in cui sorgono gli obblighi comunicativi

In merito al manifestarsi degli obblighi comunicativi, la circ. Assoholding 14.12.2010 n. 6, § 5, ha precisato che “il criterio definitivo della prevalenza che [..] si basa sui dati risultanti dai bilanci approvati relativi agli ultimi due esercizi chiusi, deve essere applicato nel rispetto della sua lettera normativa, cosicchè gli obblighi comunicativi non sorgeranno fino a che non emerge il momento generatore dell’obbligo, rappresentato dalla data della delibera di approvazione del bilancio del secondo esercizio consecutivo che presenta i dati richiesti”.
Con riferimento al caso oggetto del parere, trattandosi di holding “mista”, gli eventuali obblighi comunicativi non sarebbero sorti all’atto dell’acquisto della partecipazione, ma a seguito della verifica positiva circa la prevalenza dell’attività finanziaria sulla restante attività svolta dalla società[7]. Conseguentemente, la prima verifica della prevalenza avrebbe dovuto interessare i bilanci relativi agli esercizi 2009 e 2010.
Sussistendo la prevalenza dell’attività finanziaria nei termini predetti, gli obblighi comunicativi avrebbero dovuto sorgere – a nostro giudizio – a partire dal mese stesso in cui detta prevalenza si fosse verificata. Quindi, ipotizzando l’approvazione del bilancio nel mese di aprile 2011, la prima comunicazione mensile avrebbe dovuto essere effettuata entro il successivo mese di maggio 2011 con riguardo ai rapporti in essere nel mese precedente. Dalla medesima data, sarebbero decorsi i 30 giorni – stando a quanto indicato sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate[8] – entro cui comunicare l’indirizzo PEC per ricevere e rispondere alle richieste connesse alle indagini finanziarie.
Nel caso in cui l’attività finanziaria non fosse risultata prevalente, nessun obbligo comunicativo si sarebbe configurato a carico della società.
Successivamente alla prima verifica (sia essa positiva o negativa) - a nostro giudizio, data l’assenza di diverse indicazioni ufficiali al riguardo - la valutazione di prevalenza dell’attività finanziaria dovrebbe essere ripetuta ogni anno, considerando l’ultimo e il penultimo bilancio approvato.

Decorrenza del rapporto da comunicare in caso di attività finanziaria prevalente

Come anticipato, nel caso in cui la verifica di prevalenza dell’attività finanziaria risulti positiva, gli adempimenti comunicativi decorreranno da tale data, coinvolgendo i rapporti in essere alla medesima data.
Può accadere – come nel caso oggetto del quesito – che l’operatore soddisfi il requisito della prevalenza solo dopo diversi anni da quando il o i rapporti finanziari siano stati originariamente instaurati. In tali ipotesi, non è chiaro se per detti rapporti l’impianto mensile debba riportare come data di inizio rapporto quella in cui il rapporto è sorto, oppure quella successiva dalla quale è sorto l’obbligo comunicativo.
Premettendo che sul punto non constano chiarimenti ufficiali, a nostro giudizio, si dovrebbe procedere all’impianto del rapporto considerando la data dalla quale è sorto l’obbligo comunicativo. Infatti, prima di tale data, in capo al soggetto non si profilerebbero obblighi di comunicare i dati relativi ai rapporti finanziari intrattenuti, né la PEC per la ricezione e la risposta alle indagini finanziarie; pertanto, non avendo alcun obbligo giuridico a suo carico, nessuna violazione potrebbe imputarsi all’operatore.
Sotto un diverso profilo, va considerato che le diverse tipologie di comunicazioni all’Archivio dei rapporti sono tra loro legate in quanto per effettuare quella integrativa annuale occorre disporre degli elementi continuativamente trasmessi durante il periodo interessato con le comunicazioni mensili. Tornando alla problematica che ci occupa, aderendo alla diversa impostazione (ossia, intendendo comunicare il rapporto finanziario a partire dalla data effettiva di creazione), l’operatore potrebbe trovarsi a dover trasmettere le comunicazioni mensili in modo continuativo fino all’eventuale comunicazione di cessazione del rapporto, il che comporterebbe la trasmissione di informazioni normativamente non richieste per l’assenza, a monte, del requisito soggettivo in capo all’operatore finanziario.

Cessazione della prevalenza dell’attività finanziaria

Nel caso in cui l’attività finanziaria svolta dalla società non sia più prevalente rispetto alla diversa attività svolta dalla medesima (con conseguente perdita della qualifica di operatore finanziario in capo al soggetto), vengono meno gli obblighi comunicativi predetti. Conseguentemente, il soggetto non è più tenuto:
  • a trasmettere le comunicazioni all’Archivio dei rapporti dell’Anagrafe tributaria;
  • né ad avere un indirizzo PEC per ricevere domande e trasmettere risposte in relazione alle indagini finanziarie.
 
Con riferimento al primo punto, non constano chiarimenti ufficiali sulle modalità con cui “interrompere” la trasmissione delle comunicazioni a seguito della perdita del requisito soggettivo in esame, né indicazioni utili pervengono dalle specifiche tecniche ai modelli. A nostro avviso, in un’ottica logico-sistematica, sembrerebbe possibile far riferimento alle indicazioni fornite con riferimento ad eventi (es. cessione di dipendenze o di rami d’azienda) che comportano la cessazione dell’attività finanziaria in capo al soggetto obbligato, senza confluenza dello stesso in altro operatore finanziario. Conseguentemente, la società dovrebbe:
  • trasmettere la comunicazione mensile di cessazione dei rapporti “entro il mese successivo a quello di cessazione[9];
  • mantenere attiva la propria utenza SID e trasmettere, entro 90 giorni dalla cessazione, la comunicazione integrativa relativa al periodo infrannuale in cui ha svolto attività finanziaria[10];
  • effettuare la cancellazione dell’indirizzo PEC ai fini delle indagini finanziarie secondo le modalità indicate dal Provv. 12.11.2007, § 5[11].

Rapporti da comunicare da parte delle Holding di partecipazioni

La circ. Agenzia delle Entrate 4.4.2007 n. 18 aveva definito i principali rapporti da comunicare da parte delle holding di partecipazioni. In particolare, si tratta di:
  • partecipazioni;
  • finanziamenti ricevuti dai soci della holding e quelli effettuati dalla holding alle società partecipate;
  • prestiti obbligazionari, sia quelli emessi dalla holding e sottoscritti da terzi, sia quelli emessi dalle partecipate o da terzi e sottoscritti dalle holding medesime;
  • c.d. “cash pooling”;
  • rilascio di garanzie a terzi a favore di società partecipate e rilascio di garanzie da parte di terzi nell’interesse della holding a favore dell’intermediario presso cui viene acceso il rapporto di finanziamento (fatta eccezione per le garanzie già comprese nel contratto stesso di finanziamento).
 
La circ. Assoholding 28.5.2007 n. 1 aveva definito il contenuto specifico delle predette operazioni.

Finanziamenti

Come anticipato, rientrano nell’ambito degli adempimenti comunicativi le operazioni di finanziamento, ivi inclusi i prestiti obbligazionari e il finanziamento soci (così come esplicitato nell’Allegato 2 al provv. Agenzia delle Entrate 6.12.2011 n. 175033).
 
Al riguardo, la circ. Assoholding 28.5.2007 n. 1 aveva precisato che, ai fini della trasmissione dei rapporti all’Anagrafe tributaria, rileva:
  • sia il finanziamento ricevuto dalla holding;
  • sia quello erogato dalla stessa holding alle società del gruppo.
 
Ciò in quanto entrambi questi tipi di rapporti sono stati ritenuti rilevanti ai fini di eventuali manifestazioni di capacità contributiva da poter sottoporre a controlli. Tra le fattispecie di finanziamenti ricevuti dalla holding le più utilizzate vanno dal semplice finanziamento del socio volto a coprire il fabbisogno di circolante alla sottoscrizione di obbligazioni”.
Viene, inoltre, precisato che “Per essere tale il rapporto finanziario intrattenuto tra la holding e i propri soci deve avere ad oggetto capitale di debito e non capitale di rischio (come avviene con la sottoscrizione del capitale sociale rappresentato da quote di partecipazione ovvero da azioni), nel senso che dovrà essere sempre previsto un obbligo di restituzione da parte della holding, ancorché postergato rispetto al soddisfacimento di altri creditori”.
 
In considerazione di quanto sopra, si ritiene che la holding oggetto del quesito sia tenuta ad effettuare le comunicazioni all’Anagrafe tributaria in relazione:
  • ai finanziamenti concessi dalla stessa ai soci;
  • nonché ai finanziamenti ricevuti dai soci (diversi dai conferimenti iniziali e con obbligo di restituzione).
Nessun obbligo comunicativo specifico dovrebbe profilarsi per le restituzioni dei finanziamenti in conto corrente ai soci, le quali sono indirettamente desumibili dalle variazioni che devono essere segnalate rispetto al rapporto di finanziamento in essere.

Regolarizzazione delle comunicazioni omesse

È possibile trasmettere tardivamente le comunicazioni mensili e integrativa annuale all’Archivio dei rapporti finanziari a suo tempo omesse, con le modalità ordinarie, ferme le eventuali conseguenze sanzionatorie cui si rinvia oltre[12].
Dal punto di vista procedurale, occorre prima trasmettere le comunicazioni mensili di impianto, variazione e cessazione dei rapporti e successivamente, ricevute le relative “terne” da parte dell’Agenzia delle Entrate e verificatane la correttezza[13], effettuare le comunicazioni integrative annuali.

Profili sanzionatori

In base all’art. 10 co. 1-bis del DLgs. 471/97, per l’omessa, incompleta o infedele comunicazione mensile all’Anagrafe tributaria, trova applicazione la sanzione amministrativa da 2.065,00 a 20.658,00 euro; tale sanzione è ridotta alla metà se il ritardo non eccede i 15 giorni[14].
 
Il trattamento sanzionatorio applicabile rispetto alla comunicazione integrativa annuale non è stato finora chiarito: l’art. 10 co. 1-bis del DLgs. 471/97 citato richiama espressamente la violazione degli obblighi di comunicazione di cui all’art. 7 co. 6 del DPR 605/73, ossia le comunicazioni mensili, ma non quelli relativi alla comunicazione integrativa annuale di cui all’art. 11 co. 1 del DL 201/2011. Per questa ragione, secondo un’opinione, l’omessa comunicazione integrativa annuale, così come la comunicazione tardiva, oppure l’invio della stessa con dati incompleti o non veritieri dovrebbe essere sanzionata ai sensi dell’art. 11 co. 1 lett. a) del DLgs. 471/97, quindi con la sanzione da 258,00 a 2.065,00 euro[15]. Considerato ciò, ai fini dell’applicazione del ravvedimento operoso, sarebbe preferibile far riferimento alla sanzione di cui all’art. 10 co. 1-bis posto che un eventuale disconoscimento da parte dell’Agenzia delle Entrate della tesi che propone l’applicazione della minor sanzione di cui all’art. 11 citato potrebbe esporre all’irrogazione della sanzione fino a 20.658,00 euro per singola violazione.

Ravvedimento operoso

Aderendo all’impostazione secondo cui le sanzioni esaminate abbiano natura tributaria, le violazioni commesse in merito alle comunicazioni finanziarie possono essere ravvedute, beneficiando della riduzione delle sanzioni previste per il singolo caso, operando l’art. 13 del DLgs. 472/97. Quindi, se si esegue l’adempimento omesso entro un anno dall’omissione la san­zione è ridotta ad un ottavo del minimo[16].
 
A seguito delle modifiche apportate dalla L. 190/2014 all’art. 13 del DLgs. 472/97, sono state aggiunte le lett. b-bis) e b-ter), in virtù delle quali il ravvedi­mento è possibile sino al momento in cui è notificato l’atto impositivo[17]. È però contemplato che ciò operi solo per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, il che rende incerta la sua applicabilità alle sanzioni sulle comunicazioni finanziarie e sulle inottemperanze degli intermediari alle richieste degli uffici, in quanto non si tratta proprio di violazioni relative a tributi ma di adempimenti strumentali ad incre­mentare l’efficienza dei controlli.
Per contro, non dovrebbero esserci motivi ostativi all’applicabilità della lett. a-bis), sempre introdotta dalla L. 190/2014 (che non opera solo per i tributi ammini­strati dall’Agenzia delle Entrate, ma per tutte le violazioni che rientrano nel rav­vedimento operoso); quindi, ove l’omissione venga regolarizzata entro 90 giorni dalla scadenza, le sanzioni sono ridotte a 1/9 del minimo.
 
Ai fini del ravvedimento operoso ciascuna violazione viene considerata autonomamente. Al riguardo, la C.M. 180/98 (sub art. 13) e la circ. 17.5.2000 n. 98 (§ 9.2.4) hanno precisato che le violazioni da sanare sono autonome e così le sanzioni. Le singole violazioni non possono essere cumulate giuridicamente secondo le regole del concorso e della continuazione ad opera del contribuente, in quanto tali istituti possono essere applicati solo dagli uffici in sede di irrogazione delle sanzioni. Questo assunto è stato confermato, da ultimo, con la circ. Agenzia delle Entrate 21.6.2011 n. 28 (§ 2.15).
 
In merito alla compilazione del modello F24, sembrerebbe corretto, in assenza di indicazioni ufficiali, utilizzare il codice tributo “8911”, “Sanzioni pecuniarie per altre violazioni tributarie relative alle imposte sui redditi alle imposte sostitutive all’IRAP e all’IVA”.

Termini di decadenza

Relativamente ai termini di decadenza, non si rinvengono particolarità rispetto alle regole ordinarie.
Di conseguenza, l’atto di contestazione della sanzione può essere notificato dall’ufficio, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 472/97, entro il 31.12 del quinto anno successivo a quello di commissione della violazione.
In virtù di ciò, per le omissioni commesse ad esempio nell’anno 2010, l’atto di contestazione andrebbe notificato a pena di decadenza entro il 31.12.2015.

Conclusioni

In base a quanto sopra, nel caso oggetto del parere:
  • gli obblighi comunicativi in capo alla holding “mista” decorrono successivamente alla verifica biennale della prevalenza dell’attività finanziaria;
  • dovrebbero essere comunicati tutti i rapporti in essere alla data in cui viene accertata la prevalenza dell’attività finanziaria, ancorchè sorti in data anteriore; in tal caso, la “data di inizio rapporto” dovrebbe coincidere con quella in cui sorgono gli obblighi comunicativi;
  • devono essere comunicati i finanziamenti ricevuti ed erogati dalla holding, mentre non dovrebbe essere comunicata la restituzione dei finanziamenti in conto corrente ai soci;
  • a seguito della verifica dell’assenza della prevalenza dell’attività finanziaria (e, quindi, del venir meno degli obblighi comunicativi), dovrebbe essere trasmessa la cessazione dei rapporti con comunicazione mensile ed effettuata la comunicazione integrativa annuale relativa al periodo in cui sussistevano i predetti obblighi, secondo le modalità indicate nel testo del parere;
  • è possibile trasmettere tardivamente le comunicazioni mensili e integrativa annuale a suo tempo omesse, utilizzando le ordinarie modalità;
  • le violazioni connesse alle comunicazioni mensili e integrativa annuale sono sanzionate ai sensi dell’art. 10 co. 1-bis del DLgs. 471/97, mentre i termini di decadenza per l’irrogazione delle sanzioni sono disciplinati dall’art. 20 del DLgs. 472/97 (l’atto dev’essere notificato entro il 31.12 del quinto anno successivo a quello di commissione della violazione).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[1]     Tale Tabella sostituisce quella allegata al Provv. 22.12.2005.
[2]     Cfr. art. 1 del Provv. 19.1.2007 n. 9647, art. 1 del Provv. 29.2.2008 n. 31934.
[3]     Cfr. art. 1 del Provv. 25.3.2013 n. 37561.
[4]     In vigore dal 18.4.2009.
[5]     Cfr. Folli M., Bono M. “Niente più elenco speciale per le holding”, Il Quotidiano del Commercialista, www.eutekne.info, 11.9.2010. In particolare, l’art. 12 del DM 29/2009 disponeva che “La verifica di tale condizione va effettuata mediante la comparazione delle citate attivita' con quelle di natura diversa, industriale, commerciale o di servizi, esercitate dal medesimo soggetto, secondo quanto indicato nel successivo articolo 13. In deroga ai commi precedenti, l'attivita' di assunzione di partecipazioni rileva ai fini dell'iscrizione solo se svolta congiuntamente ad altra attivita' finanziaria nei confronti delle partecipate”.
      Si segnala che, ai medesimi fini, prima del DM 29/2009, la valutazione della prevalenza dell’attività finanziaria svolta non nei confronti del pubblico doveva essere effettuata in base al DM 6.7.1994, il quale faceva anche’esso riferimento al risultato dei bilanci approvati relativi agli ultimi due esercizi chiusi.
[6]     La circ. Assoholding 14.12.2010 n. 6, § 5, ha precisato che “per le holding che non erogavano finanziamenti alle società partecipate e che, ai fini del decreto n. 29, si sono cancellate dall’elenco ex art. 113 con conseguente sospensione di ogni comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei rapporti continuativi e chiusura della PEC, appare obbligatoria la riattivazione della PEC e l’effettuazione delle comunicazioni (naturalmente qualora siano verificati i requisiti richiesti), a nulla rilevando la circostanza che continuano a non effettuare finanziamenti alle partecipate. A tale riguardo, considerando che viene richiesto il ripristino di un obbligo tramite riapertura della PEC che solo recentemente era stato eliminato, l’Agenzia delle Entrate si è impegnata a mostrarsi assai elastica nel riscontrare comportamenti sanzionabili”.
[7]     Ciò sia in base agli artt. 12 e 13 del DM 29/2009, sia in base al successivo art. 10 co. 10 del DLgs 141/2010.
[8]     Il termine di 30 giorni è fissato dal Provv. 22.12.2005 (§ 6.4) per comunicare eventuali modifiche della PEC o dei dati alla stessa associati.
[9]     Cfr. circ. Agenzia delle Entrate 4.4.2007 n. 18 (§ 4.4). Pertanto, se viene accertata l’assenza della prevalenza dell’attività finanziaria, ad esempio, nel mese di aprile 2015 (con riferimento ai bilanci 2013 e 2014), il soggetto dovrebbe trasmettere, entro il mese di maggio 2015, le comunicazioni di cessazione dei rapporti in essere nel mese precedente.
[10]   Cfr. Provv. 10.2.2015 n. 18269, § 4. Il Provvedimento ha modificato le modalità e i termini di invio delle comunicazioni all’Archivio dei rapporti a partire dal 2016 e fornito ulteriori indicazioni. Con specifico riferimento alla disposizione relativa alla cessazione dell’attività senza confluenza in altro operatore finanziario, data l’assenza di particolari indicazioni nel testo del provvedimento, la stessa pare applicabile non solo alle comunicazioni integrative che saranno effettuate dal 2016 con il nuovo tracciato record, ma, altresì, a quelle che devono essere inviate nel corso del 2015.
[11]   Cfr. ris. Agenzia delle Entrate 18.4.2008 n. 163, secondo la quale permane comunque in capo al soggetto l’obbligo di corrispondere eventuali informazioni richieste in formato cartaceo.
[12]   Sulla possibilità di inviare tardivamente le comunicazioni mensili omesse anche per ricreare la continuità informativa necessaria per effettuare l’adempimento integrativo annuale, si veda Ambroso L., Rivetti P. “Comunicazioni finanziarie mensili omesse senza sanzioni”, Il Quotidiano del Commercialista, www.eutekne.info, 28.1.2014.
      Le modalità per effettuare le comunicazioni mensili sono definite dai Provv. 19.1.2007 n. 9647 e 29.2.2008 n. 31934, come integrati dal Provv. 20.12.2010 n. 174173; per la comunicazione integrativa annuale occorre far riferimento al Provv. 25.3.2013 n. 37561.
      Si segnala, inoltre, che, novità significative in merito alle modalità di trasmissione sono state apportate dal Provv. 10.2.2015 n. 18269, con effetto dal 2016.
      Le modalità operative per effettuare le comunicazioni all’Archivio dei rapporti sono illustrate nell’analisi “Modalità operative e termini” della Monografia on line “Comunicazioni all’Archivio dei rapporti finanziari”.
[13]   È stato infatti precisato che “le «terne» sono state rese disponibili al solo di fine di consentire agli operatori di verificare la completezza e la congruenza tra i dati ricevuti e quelli effettivamente risultanti in Archivio dei rapporti e di procedere, quindi, alle eventuali rettifiche/integrazioni/cancellazioni (con le comunicazioni mensili) che dovessero risultare necessarie. Per gli invii integrativi di tipo 1, 4, 2, e 5 (comunicazione di rapporti aperti in periodi antecedenti al mese di riferimento e/o delle chiusure) si precisa che dovranno essere creati n. flussi per ciascuno dei mesi di competenza oggetto di comunicazione […]; per le rettifiche/cancellazioni - tipo invio 3 o 6 - è possibile (a condizione che sia inserita la terna giusta e il CF/dati anagrafici giusti) modificare terne comunicate anche in mesi di competenza diversi, e in questo caso il flusso sarà impostato al mese di competenza del momento in cui viene effettuata la rettifica/cancellazione. Una volta effettuate dette eventuali comunicazioni mensili l’operatore sarà in grado di costruire un file con le «terne» corrette da inviare successivamente con la Comunicazione Integrativa Annuale”: cfr. risposta n. 1 FAQ Agenzia delle Entrate 20.11.2013. Anche le Istruzioni del 9.8.2013 precisano che “la messa a disposizione delle "terne" ha la finalità di consentire a ciascun operatore di effettuare tempestivamente le correzioni tramite le comunicazioni mensili evitando di dover gestire successivamente gli esiti relativi alla comunicazione integrativa annuale. Non è corretto, quindi, utilizzare le "terne" ricevute al fine del mero inserimento delle stesse nel flusso annuale”.
[14]   La comunicazione ex art. 7 co. 6 del DPR 605/73 ha cadenza mensile. Ogni comunicazione mensile si configura, quindi, come un obbligo autonomo. Da ciò dovrebbe conseguire che ogni omissione della comunicazione mensile configura una violazione a sé stante autonomamente sanzionabile. Esemplificando, se si è omesso di effettuare la comunicazione per un intero anno, si configurerebbero 12 violazioni.
[15]   Cfr. Cissello A. “Rebus sanzioni per le comunicazioni finanziarie tardive”, Il Quotidiano del Commercialista, www.eutekne.info, 20.1.2014, Cissello A., Negro M. “Manuale delle sanzioni amministrative tributarie”, Eutekne, Torino, 2015, p. 605.
[16]   La possibilità del ravvedimento operoso per le omissioni poste in essere in occasione degli accertamenti bancari, peraltro, è ammessa dalla C.M. 25.1.99 n. 23, sub. art. 10.
[17]   La riduzione delle sanzioni, in tal caso, sarebbe a un settimo del minimo se la sanatoria av­viene entro 2 anni dall’omissione, o a un sesto del minimo se avviene oltre 2 anni. In­ve­ce, se la violazione è constatata mediante verbale ai sensi dell’art. 24 della L. 4/29, la riduzione della sanzione è a 1/5 del minimo.
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