QUANDO LE POLIZZE UNIT LINKED SONO NULLE
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QUANDO LE POLIZZE UNIT LINKED SONO NULLE

QUANDO LE POLIZZE UNIT LINKED SONO NULLE

13 APR 2019
La sentenza della Cassazione n. 6319/2019 ha stabilito che le polizze unit linked sono contratti a natura mista  a cui va applicata la disciplina delle assicurazioni ogniqualvolta in cui la prestazione ascrivibile al rischio assicurativo è stata effettivamente contemplata nel contratto, precisando però che la componente demografica non deve essere tale da pregiudicare l’equilibrio delle prestazioni.
Tali contratti sono invece nulli nel caso in cui tale proporzione non sussista
In tali polizze, la parte assicurativa deve rispondere ai principi dettati dal codice civile, dal codice delle assicurazioni e dalla normativa secondaria con particolare riferimento alla ricorrenza del rischio demografico.
Secondo la Cassazione, la giusta misura della componente di rischio demografico, deve essere stabilita dal giudice di merito, tenendo conto dell’ammontare del premio versato dal contraente, dell’orizzonte temporale e della tipologia dell’investimento.
Ma facciamo un breve passo indietro al fine di capire quali sono le motivazioni del successo di questo prodotto.
Com’è noto alle polizze unit linked spettano una serie di benefici sia in termini di impignorabilità delle somme dovute dall’assicuratore ex art. 1923 cod.civ., che in termini di vantaggi fiscali, costituiti dall’esenzione dalle imposte di successione (ex art. 12 comma 1 lett. c del D. Lgs. 346/90) e dallo spostamento della tassazione al momento del riscatto totale o parziale della polizza.
Il rischio è quello della riqualificazione delle suddette polizze in prodotti finanziari con causa speculativa piuttosto che previdenziale, con tutte le conseguenze connesse anche di tipo fiscale.
Vediamo quindi qual'è l'orientamento della giurisprudenza.
La giurisprudenza fa dipendere la natura dei diversi prodotti dal fatto che la prestazione spettante all’assicurato sia legata all’andamento dei mercati finanziari o all’incidenza del rischio demografico (Corte d’Appello di Milano n. 1800/2016), sentenza confermata dalla Cassazione n. 10333/2018, che per la verità si è limitata ad affermare la non censurabilità in sede di legittimità della valutazione del giudice di merito.
In sostanza la riqualificazione in prodotto finanziario è dipesa dai rischi connessi all’investimento, rischi rimasti quasi esclusivamente a carico del contraente, questione che di per sé ha ricondotto all’applicazione delle disposizioni in tema di intermediazione finanziaria, “… al contratto a causa mista – nel caso in cui possa ravvisarsi anche una debole causa assicurativa-previdenziale – deve applicarsi la disciplina del rapporto prevalente”, con tutte le conseguenze in termini di informazione (previsto dall’art. 28 del Regolamento Consob n. 11522/98 applicabile ratione temporis), riconoscendo al contraente, il diritto al risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale ex art. 1337 cod.civ., questione sulla quale si era anche espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 6061/2012.
Occorre però segnalare anche un diverso orientamento della giurisprudenza e segnatamente quello del Tribunale di Brescia che con la sentenza del 13 giugno 2018, ha ricondotto le polizze di ramo III al ramo vita, affermando che l’assenza di una garanzia di restituzione del capitale non osta alla qualificazione del contratto come assicurativo. Segnatamente il Tribunale di Brescia ha richiamato il Regolamento (UE) n. 1286/2014 (oggi art. 1 lett. ss-bis del D.Lgs. 209/2005), in funzione del quale la natura del contratto va individuata in base al nomen che nel caso di specie era “prodotto di investimento assicurativo”.
In conclusione possiamo affermare che per valutare la legittimità delle polizze unit linked  occorre superare il nomen iuris ed indagare sul contenuto delle stesse, al fine di rilevarne l’eventuale nullità da cui com’è noto discende l’obbligo della restituzione dei premi pagati.
 
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