QUANDO LE FATTURE DA SAN MARINO POSSONO ESSERE UTILIZZATE PER BENEFICIARE DEL SUPERBONUS
CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO
QUANDO LE FATTURE DA SAN MARINO POSSONO ESSERE UTILIZZATE PER BENEFICIARE DEL SUPERBONUS

QUANDO LE FATTURE DA SAN MARINO POSSONO ESSERE UTILIZZATE PER BENEFICIARE DEL SUPERBONUS

11 GEN 2022
Questo contenuto è scaduto o non più disponibile
Le linee guida per il rilascio del visto di conformità per la cessione del credito fiscale da lavori edili, affermano che spetta al professionista incaricato di verificare la conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta, ma nulla dicono circa il livello di approfondimento richiesto, nel caso in cui il credito d’imposta, scaturisca da lavori effettuati da una impresa non residente che non abbia comunicato la presenza della stabile organizzazione in Italia.
L’art. 162 comma 3 del TUIR, prevede infatti che è considerata stabile organizzazione in Italia, il cantiere quale installazione di nuovi impianti o macchinari in un fabbricato esistente, che abbia una durata superiore a tre mesi.
Il commentario all’art. 5 del modello OCSE, stabilisce che il cantiere si considera avviato nel momento in cui l’impresa inizia l’attività di carattere preparatorio e si considera concluso a lavori effettivamente completati.
Nel caso in cui l’impresa che esegue i lavori si avvalga di subappaltatori (general contractor), nel computo temporale deve essere ricompreso anche il periodo impiegato dal subappaltatore per lo svolgimento delle proprie opere, con la conseguenza che anche i subappalti, se superano il prescritto limite temporale, costituiscono anch’essi autonoma stabile organizzazione.
Occorre però notare che, la previsione nazionale, diverge dal contenuto dell’art. 5 paragrafo 3 del modello OCSE di Convenzioni contro le doppie imposizioni, che prevede quale durata minima del cantiere il termine temporale di dodici mesi, sicché, a mio modesto parere, può concludersi, che la norma interna, che riconduce il cantiere ad una stabile organizzazione quando abbia una durata temporale superiore a tre mesi, possa essere applicata, solo nel caso in cui non esista, con il Paese dell’impresa estera operante in Italia, una Convenzione conforme al modello OCSE.
Concludiamo quindi affermando che al professionista asseveratore non resta che verificare se il credito d’imposta sia scaturito da un cantiere che abbia avuto una durata superiore ai dodici mesi, (nel caso in cui esista una Convenzione conforme al modello OCSE), fermo restando il fatto che tale valutazione potrà essere utilmente effettuata solo con l’ultimo stato di avanzamento dei lavori, lasciando quindi aperta ogni diversa conclusione dell’amministrazione finanziaria per i SAL intermedi.
 
VEDI TUTTE
VUOI UNA NOSTRA
CONSULENZA?
dominiciassociati it quando-le-fatture-da-san-marino-possono-essere-usate-per-beneficiare-del-superbonus 007Via Marecchiese, 314/D 47922 Rimini (Rn) |
Tel. +39 0541/388003 Fax +39 0541/1833731
P.Iva 02647080403 Privacy & Cookie Policy - Preferenze Cookie
ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER
Credits TITANKA! Spa