QUANDO IL BENE DI COSTO INFERIORE AL MILIONE PUO' ESSERE DEDOTTO INTEGRALMENTE NELL'ESERCIZIO?
CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO

QUANDO IL BENE DI COSTO INFERIORE AL MILIONE PUO' ESSERE DEDOTTO INTEGRALMENTE NELL'ESERCIZIO?

10 FEB 2022

Come tutti gli anni ci prepariamo per la chiusura del bilancio e tutti gli anni ritorna lo stesso quesito.
Quando è che è possibile dedurre dal reddito d’esercizio i beni di costo inferiore al milione?
Allora erano lire oggi dovremmo parlare “per i beni il cui costo unitario non è superiore a 516,46 euro? L’amministrazione finanziaria ha da tempo chiarito che il costo sostenuto può essere portato integralmente in deduzione nell’esercizio di acquisto, allorquando i beni sono “suscettibili di singola autonoma utilizzazione” (R.M. n. 1751/79).
Successivamente ha poi precisato che i beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro, “già portato integralmente in deduzione ai fini della determinazione del reddito d’impresa del periodo d’imposta in cui sono stati acquistati”, “non perdono il carattere di strumentalità e come tali sono suscettibili di generare plusvalenza in caso di cessione ed eliminazione dal processo produttivo” affermando che “detti beni, ove risultino indicati nel registro dei beni ammortizzabili …, concorrono a formare il costo complessivo ai fini della deduzione delle spese di manutenzione, riparazione, ecc.C.M. n. 8/85.
Questioni poi confermate nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 27/2005.
La Cassazione con la sentenza n. 14042/2011, aveva invece riposto l’attenzione  sulla finalità del legislatore diretta a semplificare gli adempimenti dei contribuenti ed i relativi controlli per le spese di piccolo importo, concludendo per l’integrale deducibilità nell’esercizio in cui dette spese sono state sostenute... (se si fosse fermata qui) (e non assoggettate ad ammortamento pluriennale), purché dotati di specifica ed autonoma oggettiva individualità, ancorché funzionalmente strumentali all’utilizzazione di altro bene.
In altri termini il bene deve svolgere una funzione propria e non costituire parte integrante di un altro bene strumentale.
Conformemente la Cassazione n. 23996/2013, ha poi precisato che la funzionale strumentalità all’utilizzazione di altro bene che connoti beni, dotati di oggettiva individualità, il cui costo unitario non sia superiore a 516,46 euro, non può dunque costituire ostacolo alla deduzione integrale delle relativa spese di acquisizione nell’esercizio in cui sono state sostenute.
Tradotto, secondo il mio modesto parere, il bene quando è identificabile come bene di per sé e cioè allorquando non necessiti di ulteriori elementi per avere una propria individualità ed il cui costo unitario non sia superiore a 516,46 euro, va iscritto nell’attivo dello stato patrimoniale e va fiscalmente ammortizzato integralmente nell’esercizio, ottenendo così la deduzione nell’anno di acquisto, il bravo e prudente amministratore dovrebbe poi trarne le conclusioni in termini civilistici circa la sua durata ed utilizzabilità futura in relazione all'ammortamento civilistico.

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