VADEMECUM DELL'IVA REGISTRO ED IPOCATASTALI
Art. 1, commi da 115 a 120, Legge n. 208/2015
L’art. 1, commi da 115 a 120, della L. n. 208/2015 (Finanziaria 2016) ripropone la possibilità di assegnare ai soci, di società di persone e di capitali, i beni aziendali detenuti dalle stesse, entro il termine del prossimo 30.9.2016.
L’adempimento prevede l’assolvimento di
un’imposta sostitutiva delle imposte dirette e dell’IRAP nella misura del
8% oppure del
10,5% in presenza di società di comodo.
Per poter beneficiare dell’agevolazione i soci devono risultare tali alla data del
30.9.2015.
I beni oggetto
dell’agevolazione sono:
A. Gli immobili strumentali per natura, purché non utilizzati per l’esercizio dell’attività, immobili patrimonio e merce;
B. I mobili iscritti in Pubblici registri non utilizzati come strumentali nell’attività.
Ovviamente l’assegnazione potrà essere effettuata a fronte dell’annullamento di riserve di capitale e/o di utili ed in caso di
utilizzo di riserve in sospensione d’imposta, risulta anche dovuta un’imposta sostitutiva nella misura del
13%.
Entro il prossimo il 30.9.2016 si potrà quindi optare :
- per l’assegnazione o per la cessione agevolata dei beni soci;
- per la trasformazione agevolata in società semplice, se aventi per oggetto esclusivo o principale la gestione dei beni agevolabili, ossia società immobiliari di gestione.
Possono procedere all’assegnazione o alla vendita agevolata:
- società per azioni;
- società in accomandita per azioni;
- società a responsabilità limitata;
- società in nome collettivo;
- società in accomandita semplice.
prescindendo dall’attività esercitata dalla società e dalla eventuale condizione di società non operativa, oppure in liquidazione.[1]
Sono escluse dalla agevolazione le società cooperative, i consorzi e gli enti non commerciali.
Destinatari dell’assegnazione o della vendita agevolata sono
tutti i soggetti (persone fisiche e società), anche non residenti, che rivestono la figura di socio nel momento di assegnazione e che risultano iscritti nel libro soci, alla data del
30.9.2015, ovvero che vengono iscritti entro il 31.1.2016 in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore all’1.10.2015. Per le società prive del libro soci (società di persone), l’identità dei soci al 30.9.2015, deve essere provata, con un idoneo titolo avente data certa.
[2]
Per l’individuazione dei soci alla data del 30.9.2015 nelle
società a responsabilità limitata, sembra possano utilizzarsi le risultanze dal Registro delle Imprese.
All’
uopo ricordiamo che:
A. l’agevolazione spetta anche in presenza di nuovi soci entrati nella compagine societària successivamente alla data del 30.9.2015, con la precisazione che, in tal caso l’agevolazione potrà interessare soltanto coloro che erano soci alla data del 30.9.2015;
B. non è richiesto il possesso ininterrotto della partecipazione dal 30.9.2015 alla data dell’assegnazione;
C. il subentro dell’erede nella qualità di socio dopo il 30.9.2015, a seguito di accettazione dell’eredità
[3], non comporta la perdita dell’agevolazione, posto che il subentro non rappresenta un’ipotesi di cessione volontaria della partecipazione.
D. In presenza di un diritto di usufrutto
la qualità di socio spetta al nudo proprietario.
BENI OGGETTO DI ASSEGNAZIONE
Come disposto dal citato comma 115, i beni che possono essere assegnati ai soci sono:
gli immobili, diversi da quelli strumentali per destinazione di cui all’art. 43, comma 2, TUIR,
“non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa”, sicché potranno essere oggetto di assegnazione agevolata:
- gli immobili strumentali per natura (categorie catastali A/10, B, C, D, E) qualora non utilizzati direttamente per l’esercizio dell’attività e quindi dati in locazione o comodato oppure, “comunque non direttamente utilizzati dall’impresa” precisando che: “sono esclusi dall’agevolazione anche i beni immobili i quali, pur essendo per le loro caratteristiche qualificabili tra quelli strumentali per natura, in quanto non suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, sono tuttavia utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’impresa ...”. Quindi, se l’immobile strumentale per natura è utilizzato per l’esercizio dell’impresa, esso diviene bene strumentale per destinazione e, quindi, non risulta agevolabile;
- gli immobili merce;
- gli immobili ad uso abitativo intestati all’impresa, (beni patrimonio), che concorrono a formare il reddito ai sensi dell’art. 90, TUIR;
- sono assegnabili anche gli immobili appartenenti alle società di gestione immobiliare, (Corte di Cassazione nella sentenza 13.10.83, n. 1367), poiché la strumentalità è esclusa per gli immobili che pur potendo essere strumentali rispetto alle finalità che il soggetto persegue attraverso l’esercizio dell’attività, costituiscono, nel contempo, l’oggetto dell’attività imprenditoriale, quali, in generale, gli immobili locati a terzi;
Non sono invece agevolabili:- i terreni utilizzati da una società agricola per l’attività connesse con l’agricoltura (coltivazione, allevamento, …), nonché i diritti reali parziali relativi ai beni (usufrutto e nuda proprietà);
- i beni mobili iscritti in Pubblici registri utilizzati come strumentali per l’esercizio dell’attività.
- non è prevista la possibilità di assegnare quote di partecipazione in società.
Le caratteristiche del bene devono essere verificate all’atto dell’assegnazione, (momento di effettuazione dell’assegnazione e non quello della delibera che la dispone), a prescindere dalla data di acquisizione, sicché una società potrebbe comunque beneficiare dell’agevolazione (e quindi assegnare l’immobile) che allo stato risulti strumentale per destinazione,
purché in data anteriore all’assegnazione, faccia in modo che l’immobile non risulti utilizzato direttamente dall’impresa.
L’assegnazione deve avvenire nel rispetto del principio della par condicio tra i soci.
I beni devono essere assegnati a tutti i soci sulla base delle quote di partecipazione al capitale sociale, sicché al fine di rispettare il predetto principio, ad alcuni soci possono essere attribuiti beni agevolabili, mentre ad altri, beni non agevolabili e con la precisazione che in presenza di beni difficilmente divisibili come gli immobili
[4], è consentito assegnare ad un socio un immobile agevolabile e agli altri soci somma compensative di denaro, che ovviamente rappresenteranno una distribuzione di utili o una restituzione di capitale.
ASSEGNAZIONE AI FINI IVA
Non sono previste agevolazioni ai fini IVA onde “
evitare che si pongano problemi di incompatibilità della norma ... con le direttive dell’Unione Europea” e quindi l’assegnazione comporta l’applicazione delle regole ordinarie.
Ricordiamo che ai sensi dell’art. 2, comma 2, n. 6), DPR n. 633/72 “
costituiscono ... cessioni di beni ... le assegnazioni ai soci fatte a qualsiasi titolo da società di ogni tipo e oggetto ...” con la precisazione che risultano in ogni caso
escluse da IVA le assegnazioni di beni per i quali, all’atto dell’acquisto, la relativa imposta non è stata detratta
[5].
IMMOBILE ASSEGNATO | IVA |
Acquisito ante 1973 | Fuori campo |
Acquistato da privato |
Apportato dal socio |
Acquistato con IVA non detratta al 100% | Esente ex art. 10, comma 1, n. 27 quinquies, DPR n. 633/72. |
Acquistato con IVA | Soggetto se assegnato da impresa che l’ha costruito o ristrutturato entro 5 anni dal fine lavori.
Esente, con facoltà di opzione per l’imponibilità |
In ogni caso ricordiamo che in caso di
assegnazione di immobile in esenzione da IVA, si rende necessario operare la
rettifica della detrazione ex art. 19-bis 2, del d.P.R. n. 633/72, in misura pari ai
decimi mancanti al compimento del decennio dall’acquisto.
[6]
Relativamente ai
beni per i quali l’IVA non è stata detratta, qualora sugli stessi siano stati fatti interventi di recupero, manutenzione, riparazione, ecc., operando la detrazione della relativa IVA a credito, occorre ricordarsi di provvedere alla rettifica della detrazione, sempre che a seguito di tali interventi non sia stata realizzata una nuova unità immobiliare e che gli stessi immobili siano stati effettuati a partire dall’1.1.98 (data di entrata in vigore dell’art. 19 bis 2).
ASSEGNAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO ED IPOCATASTALI
Per l’assegnazione agevolata dei beni è prevista la
riduzione dell’imposta di registro, se dovuta in misura proporzionale,
alla metà e l’applicazione delle
imposte ipotecarie e catastali in misura fissa.
ASSEGNAZIONE IMMOBILI STRUMENTALI |
Assegnante | Assegnazione | IVA | Aliquota | Registro | Ipocatastali |
Impresa di
costruz./ristruttur. |
Entro 5 anni
dal fine lavori | Imponibile | 22%
10% | € 200 | € 200 + € 200 |
Oltre 5 anni
dal fine lavori | Esente | | € 200 | € 200 + € 200 |
Imponibile per
opzione (reverse charge) se assegnat. sogg. iva | 22%
10% | € 200 | € 200 + € 200 |
Qualsiasi | Qualsiasi
immobile | Esente | | € 200 | € 200 + € 200 |
Imponibile per
opzione | 22%
10% | € 200 | € 200 + € 200 |
FABBRICATI ABITATIVI
|
ASSEGNANTE | ASSEGNAZ. | REGIME | ALIQUOTA IVA | REGISTRO | IPOCAT.
|
Impresa
costruz./ristrutt. | Entro 5 anni
dal fine lavori | Imponibile | 10% | € 200 | € 200 + € 200 |
4% se prima casa |
22% se di lusso |
Dopo 5 anni
dal fine lavori | Esente | |
4,5%
(anziché 9%) | € 50 + € 50 |
1% se prima casa |
Imponibile per
opzione (reverse charge) se assegnat. sogg. iva |
10% | € 200 | € 200 + € 200 |
4% se prima casa |
22% se di lusso |
Qualsiasi | Qualsiasi
immobile | Esente | |
4,5%
(anziché 9%)
| € 50 + € 50 |
1% se prima casa |
[1] Circolare 16.7.98, n. 188/E.
[3] In sostanza potranno beneficiare dell’agevolazione anche gli eredi.
[4] È comunque possibile assegnare un immobile in comunione tra i soci.
[5] Circolare n. 40/E.
[6] Per i beni la cui assegnazione
rientra nel campo di applicazione dell’IVA, al fine di verificare l’imponibilità o meno va fatto riferimento all’art. 10, comma 1, n. 8-bis) e 8-ter), DPR n. 633/72, distinguendo i casi in cui si è presenza di un immobile abitativo o strumentale.