QUALE E' IL TRATTAMENTO AI FINI IVA DELLA COMPRAVENDITA AUTO NUOVE E USATE
CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO
QUALE E' IL TRATTAMENTO AI FINI IVA DELLA COMPRAVENDITA AUTO NUOVE E USATE

QUALE E' IL TRATTAMENTO AI FINI IVA DELLA COMPRAVENDITA AUTO NUOVE E USATE

18 MAG 2016

Rivendita di autovetture usate

In via preliminare, si osserva che le cessioni di veicoli usati da parte del rivenditore, soggetto passivo IVA in Italia, possono essere assoggettate al regime del margine ai sensi degli artt. 36 e ss. del DL 41/95, a condizione che siano verificati i presupposti oggettivi e soggettivi.

Presupposti oggettivi

Con riferimento all’ambito oggettivo di applicazione, deve essere verificato lo status di “bene usato” del veicolo ceduto. La definizione di “bene usato” si rintraccia sia negli artt. 311 – 343 della direttiva 2006/112/CE, sia negli artt. 36 e ss. del DL 41/95.
In base a tali disposizioni, un bene si considera “usato” se, a seguito di utilizzo, è suscettibile di essere reimpiegato nello stato originario, assolvendo la funzione per la quale era stato inizialmente prodotto; anche qualora il reimpiego richieda un intervento preliminare di riparazione.
La definizione di “bene usato” varia, tuttavia, con riferimento ai mezzi di trasporto ceduti nell’ambito di un’operazione fra soggetti passivi comunitari che applicano il regime del margine (art. 36 co. 10 del DL 41/95).
Infatti, in tale circostanza, ai requisiti già descritti si aggiungono le disposizioni dell’art. 38 co. 4 del DL 331/93, secondo cui i beni devono risultare “usati” anche “di diritto”. Vale a dire che, nel caso in cui un rivenditore, soggetto passivo IVA in Italia, ceda un autoveicolo già utilizzato – e suscettibile di reimpiego – a un soggetto passivo di un altro Stato membro, il veicolo in oggetto dovrebbe possedere, al momento della cessione, anche i seguenti requisiti per essere considerato “veicolo usato”:
  • devono essere trascorsi almeno 6 mesi rispetto alla data di prima immatricolazione o iscrizione, nei pubblici registri, di provvedimenti equipollenti;
  • deve aver percorso un numero di chilometri maggiore di 6.000;

Presupposti soggettivi

Per quanto riguarda l’ambito soggettivo di applicabilità del regime del margine, ai sensi dell’art. 36 del DL 41/95, il rivenditore del bene usato può applicare l’imposta secondo le regole del regime speciale solo nell’ipotesi in cui abbia acquistato il bene stesso “presso privati nel territorio dello Stato o in quello di altro Stato membro dell’Unione europea”. Il comma 1 del medesimo art. 36 del DL 41/95 aggiunge inoltre che si considerano acquistati da privati anche i beni per i quali il cedente è costituito da:
  • soggetto passivo d’imposta che non ha potuto detrarre l’IVA afferente l’acquisto o l’importazione e che, di conseguenza, lo abbia ceduto al rivenditore in esenzione d’imposta ai sensi dell’art. 10 co. 1 n. 27-quinquies del DPR 633/72;
  • soggetto passivo d’imposta comunitario che opera in regime di franchigia nel proprio Stato membro;
  •  soggetto passivo d’imposta che abbia assoggettato l’operazione al regime del margine.

Operazioni con soggetti extra-UE

Nell’ipotesi in cui il rivenditore, soggetto IVA italiano, abbia acquistato il veicolo usato da un privato residente al di fuori del territorio comunitario, l’operazione è qualificata ugualmente come importazione soggetta ad IVA ex art. 67 del DPR 633/72. Pertanto, la successiva cessione rimane esclusa dall’applicazione del regime del margine[1]. (si veda a tal proposito Centore P., Il regime del margine, IPSOA, 2007, p. 72).
Per quanto riguarda, invece, la rivendita di veicoli usati nei confronti di soggetti residenti (privati o soggetti IVA) al di fuori del territorio comunitario, la cessione, sebbene soggetta al regime del margine, è considerata non imponibile se effettuata ai sensi degli artt. 8 co. 1, 8-bis, 71 co. 1, 72 del DPR 633/72 (nonché ai sensi dell’art. 38-quater dello stesso decreto, riguardante le cessioni effettuate da viaggiatori non residenti).
Infatti, secondo le disposizioni dell’art. 37 co. 1 del DL 41/95, il soggetto che esporta il bene usato, pur calcolando il margine per differenza fra il prezzo di cessione e il prezzo di acquisto, deve considerare tale differenza non imponibile. Perciò, l’esportatore è tenuto ad emettere regolare fattura, senza scorporo dell’IVA, ma con l’indicazione del margine non imponibile, unitamente all’annotazione “Operazione non imponibile”, seguita eventualmente dalla norma di riferimento (art. 37 co. 1 del DL 41/95).

Operazioni con soggetti UE

Per quanto riguarda le operazioni intracomunitarie, qualora il rivenditore italiano ceda il veicolo a un soggetto IVA che applica il regime del margine nel proprio Stato membro – sempreché sussistano le condizioni per l’applicazione del regime previsto per i beni “usati” (ai sensi degli artt. 36 del DL 41/95 e 38 co. 4 del DL 331/93) – l’operazione è assoggettata al regime speciale, ma, in base alle disposizioni dei cui all’art. 37 co. 2 del DL 41/95, non è considerata cessione intracomunitaria.
È, invece, considerata cessione interna allo Stato membro di appartenenza del cedente. Pertanto, l’operazione è rilevante nello Stato del cedente, il quale emetterà fattura senza scorporo dell’imposta, riportando l’annotazione “Regime del margine – beni usati”[2].
Lo stesso regime si applica nell’ipotesi in cui il cessionario comunitario sia un soggetto privato. Se sussistono i presupposti per la qualificazione del veicolo come “usato”, la cessione è rilevante nello Stato membro del cedente ed è soggetta al regime del margine.
In caso di applicazione del regime speciale, la fattura emessa dal cedente dovrà riportare l’annotazione “Regime del margine – beni usati”, con l’eventuale riferimento all’art. 36 e ss. del DL 41/95, convertito nella L. 85/95 e successive modificazioni[3].
Tanto premesso, si può procedere a un’elencazione delle possibili situazioni riguardanti la rivendita del veicolo qualificato come “usato” ai sensi dell’art. 38 co. 4 del DL 331/93; così come richiesto nel testo del quesito.

Acquisto di auto usate presso soggetto privato italiano

Il rivenditore di autoveicoli usati – soggetto passivo IVA italiano – ha acquistato il veicolo usato (ai sensi dell’art. 36 del DL 41/95) da un soggetto privato italiano. Qui di seguito si elencano le possibili fattispecie relative alla rivendita, valide, altresì, nell’ipotesi in cui il rivenditore abbia acquistato il veicolo presso:
  • un soggetto passivo d’imposta che abbia effettuato la cessione in regime di esenzione ai sensi dell’art. 10 co. 1 n. 27-quinquies del DPR 633/72;
  • un soggetto passivo d’imposta comunitario che opera in regime di franchigia nel proprio Stato membro;
  • un operatore che abbia applicato il regime del margine di cui all’art. 36 del DL 41/95;.
Allo stesso modo, anche l’acquisto del veicolo usato presso un operatore che operi nel regime dei minimi di cui all’art. 1 co. 100 L. 244/2007 integra il presupposto soggettivo ai fini dell’applicazione del regime del margine sulla successiva cessione da parte del rivenditore. Infatti, i contribuenti minimi, non versando l’IVA e non addebitando l’imposta a titolo di rivalsa, non hanno diritto alla detrazione[4].
 
Cedente Cessionario Trattamento IVA
SOGGETTO PASSIVO IVA ITALIANO PRIVATO EXTRA UE Il regime del margine è applicabile, ex art. 36 del DL 41/95, in quanto il rivenditore ha acquistato il bene usato da un soggetto che non ha detratto l’imposta.
Tuttavia, in caso di cessioni di cui agli artt. 8 co. 1, 8-bis, 71 co. 1, 72 del DPR 633/72, il margine risulta non imponibile ai sensi dell’art. 37 co. 1 del DL 41/95.
PRIVATO ITA Il regime del margine è applicabile in quanto sussistono i presupposti di cui all’art. 36 del DL 41/95.
PRIVATO UE[5] Il regime del margine è applicabile in quanto sussistono i presupposti  di cui all’art. 36 del DL 41/95 e all’art. 38 co. 4 del DL 331/93.
L’operazione di rivendita non costituisce cessione intracomunitaria, bensì cessione interna allo Stato membro cedente, ai sensi dell’art. 37 co. 2 del DL 41/95; l’IVA è applicata sul margine nel paese del cedente.
I modelli INTRA non vanno presentati in quanto il cessionario non è soggetto passivo d’imposta a norma dell’art. 50 co. 6 del DL 331/93.
SOGGETTO PASSIVO EXTRA UE Il regime del margine è applicabile, ex art. 36 del DL 41/95, in quanto il rivenditore ha acquistato il bene usato da un soggetto che non ha detratto l’imposta.
Tuttavia, in caso di cessioni di cui agli artt. 8 co. 1, 8-bis, 38-quater, 71 co. 1, 72 del DPR 633/72, il margine risulta non imponibile ai sensi dell’art. 37 co. 1 del DL 41/95.
SOGGETTO PASSIVO ITA Il regime del margine è applicabile in quanto sussistono i presupposti di cui all’art. 36 del DL 41/95.
SOGGETTO PASSIVO UE Il regime del margine è applicabile in quanto sussistono i presupposti  di cui all’art. 36 del DL 41/95 e all’art. 38 co. 4 del DL 331/93.
L’operazione di rivendita non costituisce cessione intracomunitaria, bensì cessione interna allo Stato membro del cedente, ai sensi dell’art. 37 co. 2 del DL 41/95; l’IVA è applicata sul margine nel paese del cedente.
Va presentato il modello INTRA 1 delle vendite ai soli fini statistici. Tale obbligo sussiste esclusivamente nei confronti dei soggetti passivi IVA tenuti alla compilazione degli elenchi riepilogativi con cadenza mensile (C.M. 22.6.1995 n. 177).

Acquisto di auto usate presso soggetto passivo iva italiano che ha esposto l’iva in fattura

Il rivenditore di autoveicoli usati – soggetto passivo IVA italiano – ha acquistato il bene usato da un soggetto passivo IVA italiano, il quale ha detratto l’imposta sugli acquisti relativi al bene in oggetto. Viene dunque a mancare il presupposto soggettivo per l’applicazione del regime del margine. Si elencano qui di seguito le possibili situazioni relative alla rivendita.
 
Cedente Cessionario Trattamento IVA
SOGGETTO PASSIVO IVA ITALIANO PRIVATO EXTRA UE Regime del margine non applicabile in quanto non sussiste uno dei presupposti di cui all’art. 36 del DL 41/95.
L’operazione è non imponibile ex art. 8 del DPR 633/72.
PRIVATO ITA Regime del margine non applicabile in quanto non sussiste uno dei presupposti di cui all’art. 36 del DL 41/95.
L’operazione è assoggettata a IVA nei modi ordinari previsti dal DPR 633/72.
PRIVATO UE Regime del margine non applicabile in quanto non sussiste uno dei presupposti di cui all’art. 36 del DL 41/95.
L’operazione è assoggettata al regime comunitario, che, per tale fattispecie, prevede la tassazione nel paese del cedente (art. 41 co. 1 del DL 331/93).
I modelli INTRA non vanno presentati in quanto si tratta di cessione intracomunitaria nei confronti di un privato, a norma dell’art. 50 co. 6 del DL 331/93.
SOGGETTO PASSIVO EXTRA UE Regime del margine non applicabile in quanto non sussiste uno dei presupposti di cui all’art. 36 del DL 41/95.
L’operazione è non imponibile ex art. 8 del DPR 633/72.
SOGGETTO PASSIVO ITA Regime del margine non applicabile in quanto non sussiste uno dei presupposti di cui all’art. 36 del DL 41/95.
L’operazione è assoggettata a IVA nei modi ordinari previsti dal DPR 633/72.
SOGGETTO PASSIVO UE Regime del margine non applicabile in quanto non sussiste uno dei presupposti di cui all’art. 36 del DL 41/95.
L’operazione costituisce cessione comunitaria, non imponibile ai sensi dell’art. 41 co. 1 del DL 331/93.
Si applica il meccanismo dell’inversione contabile secondo le disposizioni dell’art. 46 co. 2 del DL 331/93.
Deve essere presentato il modello INTRA 1 in quanto si tratta di ordinaria operazione comunitaria effettuata nei confronti di soggetto passivo IVA.

Acquisto di auto usate presso soggetto passivo extra-UE

Il rivenditore di autoveicoli usati – soggetto passivo IVA italiano – ha acquistato il bene usato da un soggetto IVA extra-UE, effettuando un’importazione ai sensi dell’art. 67 del DPR 633/72. Tale operazione è normalmente assoggettata a IVA, perciò la successiva cessione non può essere assoggettata al regime del margine. Qui di seguito si elencano le possibili situazioni relative alla rivendita.
 
Cedente Cessionario Trattamento IVA
SOGGETTO PASSIVO IVA ITALIANO PRIVATO EXTRA UE Regime del margine non applicabile in quanto non sussiste uno dei presupposti di cui all’art. 36 del DL 41/95.
L’operazione è non imponibile ex art. 8 del DPR 633/72.
PRIVATO ITA Regime del margine non applicabile in quanto non sussiste uno dei presupposti di cui all’art. 36 del DL 41/95.
L’operazione è assoggettata a IVA nei modi ordinari previsti dal DPR 633/72.
PRIVATO UE Regime del margine non applicabile in quanto non sussiste uno dei presupposti di cui all’art. 36 del DL 41/95.
L’operazione è assoggettata al regime comunitario, che, per tale fattispecie, prevede la tassazione nel paese del cedente (art. 41 co. 1 del DL 331/93).
I modelli INTRA non vanno presentati in quanto si tratta di cessione intracomunitaria nei confronti di un privato, a norma dell’art. 50 co. 6 del DL 331/93.
SOGGETTO PASSIVO EXTRA UE Regime del margine non applicabile in quanto non sussiste uno dei presupposti di cui all’art. 36 del DL 41/95.
L’operazione è non imponibile ex art. 8 del DPR 633/72.
SOGGETTO PASSIVO ITA Regime del margine non applicabile in quanto non sussiste uno dei presupposti di cui all’art. 36 del DL 41/95.
L’operazione è assoggettata a IVA nei modi ordinari previsti dal DPR 633/72.
SOGGETTO PASSIVO UE Regime del margine non applicabile in quanto non sussiste uno dei presupposti di cui all’art. 36 del DL 41/95.
L’operazione costituisce cessione comunitaria, non imponibile ai sensi dell’art. 41 co. 1 del DL 331/93.
Si applica il meccanismo dell’inversione contabile secondo le disposizioni dell’art. 46 co. 2 del DL 331/93.
Deve essere presentato il modello INTRA 1 in quanto si tratta di ordinaria operazione comunitaria effettuata nei confronti di soggetto passivo IVA.

Acquisto di auto usate presso soggetto passivo UE

Il rivenditore di autoveicoli usati – soggetto passivo IVA italiano – ha acquistato il veicolo da un soggetto passivo UE, effettuando un acquisto intracomunitario ai sensi dell’art. 38 del DL 331/93. Manca dunque uno dei presupposti per l’applicazione del regime del margine, in quanto il rivenditore ha acquistato il bene da un soggetto che non rientra fra quelli assimilati ai privati dall’art. 36 co. 1 del DL 41/95. Qui di seguito si elencano le possibili situazioni relative alla rivendita.
 
 
Cedente Cessionario Trattamento IVA
SOGGETTO PASSIVO IVA ITALIANO PRIVATO EXTRA UE Regime del margine non applicabile in quanto non sussiste uno dei presupposti di cui all’art. 36 del DL 41/95.
L’operazione è non imponibile ex art. 8 del DPR 633/72.
PRIVATO ITA Regime del margine non applicabile in quanto non sussiste uno dei presupposti di cui all’art. 36 del DL 41/95.
L’operazione è assoggettata a IVA nei modi ordinari previsti dal DPR 633/72.
PRIVATO UE Regime del margine non applicabile in quanto non sussiste uno dei presupposti di cui all’art. 36 del DL 41/95.
L’operazione è assoggettata al regime comunitario, che, per tale fattispecie, prevede la tassazione nel paese del cedente (art. 41 co. 1 del DL 331/93).
I modelli INTRA non vanno presentati in quanto si tratta di cessione intracomunitaria nei confronti di un privato, a norma dell’art.  50 co. 6 del DL 331/93.
SOGGETTO PASSIVO EXTRA UE Regime del margine non applicabile in quanto non sussiste uno dei presupposti di cui all’art. 36 del DL 41/95.
L’operazione è non imponibile ex art. 8 del DPR 633/72.
SOGGETTO PASSIVO ITA Regime del margine non applicabile in quanto non sussiste uno dei presupposti di cui all’art. 36 del DL 41/95.
L’operazione è assoggettata a IVA nei modi ordinari previsti dal DPR 633/72.
SOGGETTO PASSIVO UE Regime del margine non applicabile in quanto non sussiste uno dei presupposti di cui all’art. 36 del DL 41/95.
L’operazione costituisce cessione comunitaria, non imponibile ai sensi dell’art. 41 co. 1 del DL 331/93[6].
Si applica il regime di inversione contabile ex art. 46 co. 2 del DL 331/93.
Deve essere presentato il modello INTRA 1 in quanto si tratta di ordinaria operazione comunitaria effettuata nei confronti di soggetto passivo IVA.
 

Rivendita di autovetture nuove

La definizione di “veicolo nuovo” è fornita dall’art. 38 co. 4 del DL 331/93, che riprende l’art. 2 par. 2 della direttiva 2006/112/CE. In base a tali disposizioni, è considerato “nuovo” il veicolo che, al momento della cessione, ha percorso un numero di chilometri inferiore a 6.000 e che risulta immatricolato da meno di 6 mesi.
Nell’ambito degli scambi comunitari, la cessione di un’auto “nuova” a titolo oneroso, mediante spedizione o trasporto, è considerata cessione non imponibile ai sensi dell’ art. 41 co. 2 lett.b) del DL 331/93, indipendentemente dalla circostanza che il cedente e il cessionario siano soggetti passivi IVA o privati consumatori.
Infatti, le cessioni di veicoli nuovi effettuate nei confronti di soggetti privati, “si considerano assimilate alle cessioni intracomunitarie ordinarie”, effettuate fra soggetti passivi e sono pertanto non imponibili ai fini IVA[7]. (si veda Peirolo M., Le cessioni di mezzi di trasporto nuovi in ambito comunitario, in Schede di aggiornamento, Eutekne, 4/2004).
Si osserva che, ai fini della disciplina IVA applicabile alla cessione effettuata dal rivenditore, non rileva il regime IVA applicato all’operazione di acquisto del bene rivenduto, purché siano verificati i requisiti di cui all’art. 38 co. 4 del DL 331/93. Perciò, la disciplina applicata alle cessioni di autoveicoli “nuovi” è la medesima, sia che il rivenditore abbia acquistato il veicolo da un privato; sia che lo abbia acquistato da un soggetto IVA che ha detratto l’imposta; sia che si sia trattato di importazione o di acquisto intracomunitario.
 
Cedente Cessionario Trattamento IVA
SOGGETTO PASSIVO IVA ITALIANO PRIVATO EXTRA UE Operazione non imponibile ex art. 8 del DPR 633/72.
PRIVATO SAN MARINO Operazione non imponibile ex art. 71 del DPR 633/72.
PRIVATO ITA L’operazione è assoggettata a IVA nei modi ordinari previsti dal DPR 633/72.
PRIVATO UE Operazione non imponibile ex art. 41 co. 2 del DL 331/93. La cessione, infatti, rileva nel paese di destinazione ancorchè effettuata nei confronti di un privato.
La fattura va rilevata ai solo effetti statistici nel modello INTRA 1[8].
SOGGETTO PASSIVO EXTRA UE Operazione non imponibile ex art. 8 del DPR 633/72.
SOGGETTO PASSIVO ITA L’operazione è assoggettata a IVA nei modi ordinari previsti dal DPR 633/72.
SOGGETTO PASSIVO UE Operazione non imponibile ex art. 41 del DL 331/93.
Si applica il meccanismo dell’inversione contabile ai sensi dell’art. 46 co. 2 del DL 331/93.
La fattura va emessa identificando il cessionario e dichiarando la cessione nel modello INTRA 1.
 
 
[1]     Si veda, al riguardo, Centore P., “Il regime del margine”, Ipsoa, IV ed., 2007, p. 72.
[2]     Cfr. Centore P., Il regime del margine, Ipsoa, IV ed., 2007, p. 78; Cacciapaglia L., D’Alfonso F. “La fatturazione”, Casi&Strumenti, Eutekne, 2013, p. 411 ss.
[3]     Cfr. Cacciapaglia L., D’Alfonso F., “La fatturazione”, Casi&Strumenti, 2013, p. 25 ss.
[4]     Cfr. Portale R “Imposta sul valore aggiunto”, Giuffrè, 2015, p. 1234.
[5]   Si osserva che la definizione di “territorio della Comunità” di cui all’art. 7 co. 1 lett.b) del DPR 633/72 comprende anche il territorio del Principato di Monaco. Pertanto, le cessioni effettuate verso privati stabiliti nel Principato di Monaco seguono la disciplina applicata a tutte le altre cessioni effettuate nei confronti di soggetti privati comunitari.
[6]    Si precisa che, nell’ipotesi di invio diretto dei beni dal cedente originario al destinatario finale, in uno Stato membro diverso rispetto a quello di acquisto, si configura una cessione triangolare comunitaria ai sensi dell’art. 58 del DL 331/93. Pertanto, il soggetto passivo italiano (rivenditore) emetterà fattura in regime di non imponibilità (ex art. 41 co. 1 lett. a) del DL 331/93) al cessionario finale, che sarà responsabile del pagamento dell’imposta all’arrivo dei beni (cfr. Peirolo M., a cura di, Manuale dell’IVA nei rapporti con l’estero, Eutekne 2013, p. 223). Il rivenditore italiano compilerà gli elenchi riepilogativi degli acquisti (modelli INTRA-2 e 2bis) e delle cessioni (modelli INTRA-1 e  1-bis) ai soli fini fiscali, dai quali dovrà risultare che si tratta di operazione triangolare, con intervento dell’operatore italiano in veste di promotore della triangolazione.
[7]     Si veda Peirolo M., “Le cessioni di mezzi di trasporto nuovi in ambito comunitario”, Schede di aggiornamento, Eutekne, 4, 2004.
[8]     Cfr. nota Min. Finanze 22.10.96 n. 1798/D.
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