QUAL'E' LA PROCEDURA CORRETTA PER LA DISTRUZIONE DEI BENI?
CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO
QUAL'E' LA PROCEDURA CORRETTA PER LA DISTRUZIONE DEI BENI?

QUAL'E' LA PROCEDURA CORRETTA PER LA DISTRUZIONE DEI BENI?

04 DIC 2016

L'art. 1 del Dpr 441 del 10 novembre 1997, stabilisce che si presumono ceduti i beni acquistati, importati o prodotti che non vengono rinvenuti in sede di verifica.
La presunzione non opera se il contribuente è in grado di dimostrare che detti beni sono stati distrutti.
La distruzione dei beni deve essere provata attraverso (articolo 2 comma 4 del Dpr 441/1997) e cioè mediante:
• la comunicazione agli uffici dell'amministrazione finanziaria e ai Comandi della Guardia di finanza competenti;
• il verbale redatto da pubblici funzionari, da ufficiali della Guardia di finanza o da notai che hanno presenziato alle operazioni oppure la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, nei casi in cui l’ammontare del costo dei beni distrutti non sia superiore a 10.000 euro;
• la compilazione del documento di trasporto, per i beni eventualmente risultanti dalla distruzione o trasformazione.
La dichiarazione sostitutiva di atto notorio risulta alternativa al verbale redatto dai pubblici funzionari, che hanno presenziato alla distruzione e non, invece, agli altri mezzi di prova previsti dall’articolo 2, comma 4 del Dpr 441/1997.
Inoltre la circolare 193/E del 23 luglio 1998 ha chiarito, che la comunicazione scritta agli uffici dell’Amministrazione finanziaria e ai comandi della Guardia di finanza di competenza deve essere sempre inviata, salvo, naturalmente, il caso (previsto dalla stessa disposizione normativa) in cui la distruzione venga disposta da un organo dell’amministrazione pubblica.
Rimangono escluse dalla procedura le distruzioni che non dipendono dalla volontà dell'imprenditore o dall'eccezionalità dell'operazione, in quanto connesse a situazioni ricorrenti, quali sfridi, cali naturali, alterazione o superamento del prodotto, nonché le trasformazioni delle merci in beni residuali che rientrino nell'attività propria dell'impresa.
Ricordo inoltre che coloro che necessitano di avviare alla distruzione i propri beni possono procedere all’operazione anche mediante consegna dei beni stessi a soggetti autorizzati ai sensi delle vigenti leggi sullo smaltimento dei rifiuti.
In questo caso, la distruzione viene dimostrata mediante il formulario di identificazione di cui all’articolo 193 del Dlgs 152/2006 (detto “formulario rifiuti”).
La risoluzione 136/E del 9 agosto 1999 ha precisato che in tal caso «nessun adempimento previsto dal Dpr 441 del 1997 sarebbe comunque osservato, nel caso in cui tali pertinenze (di cui si dispone la distruzione, ndr) siano avviate alla distruzione mediante consegna a soggetti autorizzati ai sensi delle disposizioni in materia di smaltimento dei rifiuti, poiché la loro distruzione verrebbe attestata dal formulario di identificazione».

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