QUADRO RW: LIMITI ED OBBLIGHI
CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO
QUADRO RW: LIMITI ED OBBLIGHI

QUADRO RW: LIMITI ED OBBLIGHI

21 MAG 2016
QUADRO RW E IVAFE
 
Per i depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero non sarà necessario compilare il Quadro RW del Mod. Unico 2016 se il valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d’imposta 2015 non è stato superiore a € 15.000. (FONTE Provv. Agenzia Entrate 31.3.2016 )
 
Resta fermo l’obbligo di compilazione del quadro laddove sia dovuta l’Ivafe.
 
Non sono tenuti alla compilazione del Quadro RW i contribuenti fiscalmente residenti in Italia che detengono depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d'imposta non è stato superiore a € 15.000.
 
(FRONTALIERI)
 
Ricordiamo che, oltre alle solite esenzioni, non sono tenuti alla compilazione del Quadro RW i contribuenti residenti in Italia che prestano la propria attività lavorativa in via continuativa all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi con riferimento agli investimenti e alle attività estere di natura finanziaria detenute nel Paese in cui svolgono la propria attività lavorativa.
 
Precisiamo però che anche se esonerato dal monitoraggio, il lavoratore frontaliere è  comunque obbligato alla compilazione della dichiarazione dei redditi derivanti dalle attività estere di natura finanziaria o patrimoniale nonché del Quadro RW per il calcolo dell’IVAFE.
 
Per i conti correnti e i libretti di risparmio l’IVAFE è stabilita in misura fissa, pari a quella prevista dall’art. 13, co. 2-bis, lett. a), Tariffa, D.P.R. 26.10.1972, n. 642 , attualmente pari a € 34,20. (Tale misura va applicata con riferimento a ciascun conto corrente o libretto di risparmio detenuti all’estero dal contribuente).
 
L’imposta di euro 34,20 non è invece dovuta qualora il valore medio di giacenza annuo risultante dagli estratti conto e dai libretti sia non superiore a € 5.000,00 (valore medio di giacenza annuo computato tenendo conto di tutti i conti o libretti detenuti all’estero dal contribuente presso il medesimo intermediario).
 
In presenza di conti cointestati ed al fine della determinazione del predetto limite di euro 5,000,00 si tiene conto degli ammontari riferibili pro quota al medesimo contribuente e se il conto corrente ha una giacenza media annuale di valore negativo, tale conto non concorre a formare il valore medio di giacenza per l’esenzione.


 
2009 - UNICO 20102010 - UNICO 20112011 - UNICO 20122012 - UNICO 20132013 - UNICO 20142014 - UNICO 20152015 - UNICO 2016
Obbligo RW se si detengono al termine del periodo d'imposta investimenti all'estero o attività estere di natura finanziaria di ammontare complessivo superiore ad € 10.000 attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera. Obbligo RW se si detengono investimenti all'estero e attività estere di natura finanziaria alla data del 31/12/2010, (nonché per l'ammontare dei trasferimenti effettuati nel corso dell'anno) di importo compessivo superiore ad € 10.000.Obbligo RW se si detengono investimenti all'estero e attività estere di natura finanziaria alla data del 31/12/2011, (nonché per l'ammontare dei trasferimenti effettuati nel corso dell'anno) di importo compessivo superiore ad € 10.000.Obbligo RW se si detengono investimenti all'estero e attività estere di natura finanziaria alla data del 31/12/2012, (nonché per l'ammontare dei trasferimenti effettuati nel corso dell'anno) di importo compessivo superiore ad € 10.000.Obbligo RW ai fini del monitoraggio fiscale e ai fini dell'IVIE e IVAFE se si detengono ivestimenti all'estero e attività estere di natura finanziaria. No obbligo di monitoraggio se il valore totale dei depositi e conti correnti è inferiore a € 10.000. Non dovuta l'IVAFE se il valore medio di giacenza prcomplessivo annuale pro quota è ≤ € 5.000.Obbligo RW ai fini del monitoraggio fiscale e ai fini dell'IVIE e IVAFE se si detengono ivestimenti all'estero e attività estere di natura finanziaria. No obbligo di monitoraggio se il valore totale dei depositi e conti correnti è inferiore a € 10.000. Non dovuta l'IVAFE se il valore medio di giacenza prcomplessivo annuale pro quota è ≤ € 5.000.Obbligo RW ai fini del monitoraggio fiscale e ai fini dell'IVIE e IVAFE se si detengono ivestimenti all'estero e attività estere di natura finanziaria. No obbligo di monitoraggio se il valore totale dei depositi e conti correnti è inferiore a € 15.000. Non dovuta l'IVAFE se il valore medio di giacenza prcomplessivo annuale pro quota è ≤ € 5.000.
Gli investimenti all'estero di natura non finanziaria devono essere indicati in RW indipendentemente dall'effettiva produzione di redditi imponibili in Italia.Gli investimenti vanno sempre indicati in quanto potenzialmente produttivi di redditi.Gli investimenti vanno sempre indicati in quanto potenzialmente produttivi di redditi.Gli investimenti vanno sempre indicati in quanto potenzialmente produttivi di redditi.Gli investimenti vanno sempre indicati indipendentemente dall'effettiva produzione di redditi imponibili.Gli investimenti vanno sempre indicati indipendentemente dall'effettiva produzione di redditi imponibili.Gli investimenti vanno sempre indicati indipendentemente dall'effettiva produzione di redditi imponibili.
 (E' presente l'obbligo di indicare anche i trasferimenti effettuati nonostante al termine del periodo il soggetto non detenga più l'investimento).Le attività estere di natura finanziaria sono quelle attività da cui derivano redditi di capitale, vanno indicate in quanto potenzialmente produtive di redditi di fonte estera imponibili in Italia (ad esempio le partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti non residenti).Le attività estere di natura finanziaria sono quelle attività da cui derivano redditi di capitale, vanno indicate in quanto potenzialmente produtive di redditi di fonte estera imponibili in Italia (ad esempio le partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti non residenti).Le attività estere di natura finanziaria sono quelle attività da cui derivano redditi di capitale, vanno indicate in quanto potenzialmente produtive di redditi di fonte estera imponibili in Italia (ad esempio le partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti non residenti).Le attività estere di natura finanziaria sono quelle attività da cui derivano redditi di capitale, vanno sempre indicate in quanto di per sé produttive di redditi (ad esempio le partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti non residenti).Le attività estere di natura finanziaria sono quelle attività da cui derivano redditi di capitale, vanno sempre indicate in quanto di per sé produttive di redditi (ad esempio le partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti non residenti).Le attività estere di natura finanziaria sono quelle attività da cui derivano redditi di capitale, vanno sempre indicate in quanto di per sé produttive di redditi (ad esempio le partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti non residenti).
RW non deve essere compilato da: - persone fisiche che prestano lavoro all'estero per lo Stato italiano; - contribuenti residenti in Italia che prestano la propria attività lavorative in via continuativa all'estero in zone di frontiera con riferimento agli investimenti e alle attività estere di natura finanziaria detenute nel Paese in cui svolgono la propria attività lavorativa. (Risoluzione AE n. 128/E del 10/12/2010)RW non deve essere compilato da: - persone fisiche che prestano lavoro all'estero per lo Stato italiano; - contribuenti residenti in Italia che prestano la propria attività lavorative in via continuativa all'estero in zone di frontiera con riferimento agli investimenti e alle attività estere di natura finanziaria detenute nel Paese in cui svolgono la propria attività lavorativa. (Risoluzione AE n. 128/E del 10/12/2010)RW non deve essere compilato da: - persone fisiche che prestano lavoro all'estero per lo Stato italiano; - contribuenti residenti in Italia che prestano la propria attività lavorative in via continuativa all'estero in zone di frontiera con riferimento agli investimenti e alle attività estere di natura finanziaria detenute nel Paese in cui svolgono la propria attività lavorativa. (Risoluzione AE n. 128/E del 10/12/2010)RW non deve essere compilato da: - persone fisiche che prestano lavoro all'estero per lo Stato italiano; - contribuenti residenti in Italia che prestano la propria attività lavorative in via continuativa all'estero in zone di frontiera con riferimento agli investimenti e alle attività estere di natura finanziaria detenute nel Paese in cui svolgono la propria attività lavorativa. (Risoluzione AE n. 128/E del 10/12/2010)RW non deve essere compilato da: - persone fisiche che prestano lavoro all'estero per lo Stato italiano; - contribuenti residenti in Italia che prestano la propria attività lavorative in via continuativa all'estero in zone di frontiera con riferimento agli investimenti e alle attività estere di natura finanziaria detenute nel Paese in cui svolgono la propria attività lavorativa. (Risoluzione AE n. 128/E del 10/12/2010)RW non deve essere compilato da: - persone fisiche che prestano lavoro all'estero per lo Stato italiano; - contribuenti residenti in Italia che prestano la propria attività lavorative in via continuativa all'estero in zone di frontiera con riferimento agli investimenti e alle attività estere di natura finanziaria detenute nel Paese in cui svolgono la propria attività lavorativa. (Risoluzione AE n. 128/E del 10/12/2010)RW non deve essere compilato da: - persone fisiche che prestano lavoro all'estero per lo Stato italiano; - contribuenti residenti in Italia che prestano la propria attività lavorative in via continuativa all'estero in zone di frontiera con riferimento agli investimenti e alle attività estere di natura finanziaria detenute nel Paese in cui svolgono la propria attività lavorativa. (Risoluzione AE n. 128/E del 10/12/2010)
Risulta dovuta l'IVIE sugli immobili e l'IVAFE sulle attività detenute all'estero.Deve essere indicata la consistenza degli investimenti e delle attività detenute nel periodo d'imposta, anche se è stato totalmente disinvestito.Deve essere indicata la consistenza degli investimenti e delle attività detenute nel periodo d'imposta, anche se è stato totalmente disinvestito.Deve essere indicata la consistenza degli investimenti e delle attività detenute nel periodo d'imposta, anche se è stato totalmente disinvestito.
In caso di detenzione di attività estere per il tramite di società, il contribuente che abbia una partecipazione rilevante (superiore al 25%) deve indicare il valore e la percentuale di partecipazione.In caso di detenzione di attività estere per il tramite di società, il contribuente che abbia una partecipazione rilevante (superiore al 25%) deve indicare il valore e la percentuale di partecipazione.In caso di detenzione di attività estere per il tramite di società, il contribuente che abbia una partecipazione rilevante (superiore al 25%) deve indicare il valore e la percentuale di partecipazione.
VEDI TUTTE
VUOI UNA NOSTRA
CONSULENZA?
dominiciassociati it quadro-rw-limiti-ed-obblighi 007Via Marecchiese, 314/D 47922 Rimini (Rn) |
Tel. +39 0541/388003 Fax +39 0541/1833731
P.Iva 02647080403 Privacy & Cookie Policy - Preferenze Cookie
ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER
Credits TITANKA! Spa