QUADRO RW: ESONERO DALLA DICHIARAZIONE PER FRONTALIERI E PARENTI
13 OTT 2017
Secondo la vigente normativa sonofrontalieri i soggetti residenti in Italia cheprestano l’attività di lavoro dipendente in zone di frontiera o in Stati limitrofial territorio nazionale (art.1 comma 175 della L. 27 dicembre 2013 n. 147) e cioè coloro che pur essendo residenti in Italia, prestano la loro attività lavorativa negli stati esteri confinanti (Francia, Austria, Svizzera, Slovenia, San Marino, Città del Vaticano e Principato di Monaco), continuativamente e come oggetto esclusivo del rapporto, (con esclusione quindi delle attività occasionali).(1)
Fermi restando gli obblighi dichiarativi in materia di IVIE ed IVAFE, tali soggettibeneficiano di unafranchigia dalla imposizione sul reddito di euro 7.500,00 e dall’esonero compilativo del quadro RW, con riferimento agli investimenti e alle attività estere di natura finanziaria detenute nel Paese in cui svolgono la propria attività lavorativa.
A far data dal 2017 (DL 50/2017) l’esonero è stato esteso anche al coniuge ed ai familiari di primo grado, qualora risultino cointestatari ovvero beneficiari di procure e deleghe sul conto corrente costituito all’estero per l’accredito degli stipendi o altri emolumenti derivanti dal lavoro ivi svolto. L’esonero spetta fino a quando il lavoratore presta la propria attività all’estero ed è riconosciuto per l’intero periodo d’imposta, se l’attività lavorativa è svolta all’estero in via continuativa per la maggior parte del tempo (Provvedimento Agenzia Entrate 18 dicembre 2013 n. 151663).
Qualora il lavoratore perda il lavoro all’estero, l’esonero è subordinato al rientro in Italia delle attività finanziarie detenute all’estero nel termine di sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Se trascorso il termine di sei mesi il lavoratore non ha fatto rientrare in Italia le attività estere nel termine citato dovrà indicare le attività detenute all’estero durante l’intero periodo d’imposta (Circolare n. 38/2013).
1) L’amministrazione finanziaria, (in contrasto con la normativa), ha avuto modo di precisare che la franchigia per l'imposizione dal reddito, spetti esclusivamente ai cittadini residenti in Italia che si recano quotidianamente all’estero per svolgere la loro attività lavorativa (Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 2 del 15 gennaio 2003 al paragrafo 9).