QUADRO RW ANTE 2009: E' VALIDO L'UTILIZZO DI PRESUNZIONI SEMPLICI SOLO SE EMERGONO DATI ULTERIORI
23 MAR 2022
È ormai noto l’orientamento della Suprema Corte secondo cui la natura sostanziale del meccanismo presuntivo introdotto nel 2009 dal legislatore e dunque la consequenziale irretroattività alle annualità precedenti, non impedisce all'Ufficio di ricorrere ai fatti oggetto dell'accertamento (redditi non dichiarati occultamente detenuti in Paesi a fiscalità privilegiata) attraverso l’utilizzo di presunzioni semplici (Cass. V, Sent. 33893/2019). In sostanza esclusa l'operatività retroattiva della praesumptio legis l’Ufficio potrebbe sempre far ricorso alla praesunptio hominis per accertare l'eventuale occultamento all'erario di attività detenute in paesi a fiscalità privilegiata. Ma la Commissione Tributaria della Toscana con la sentenza n. 146/2022 ha specificato un aspetto importante ovvero che tale possibilità “appare giustificata solo allorché i dati di fatto noti dai quali ricavare la conclusione siano diversi ed ulteriori rispetto ai soli elementi fondanti la presunzione legale, altrimenti si corre il rischio, esclusa l'applicazione di quest'ultima per gli episodi pregressi, di farla rientrare in gioco in modo del tutto surrettizio”. Nella fattispecie analizzata dalla Ctr, l'accertamento era fondato sulla mancata compilazione dell'apposito quadro allegato alla denuncia dei redditi e sulla disponibilità dei fondi in un Paese inserito all'epoca nella Black list, circostanze sufficienti a ritenere integrata la presunzione di evasione ex art. 12 d.l. 78/2009, ma non vi erano ulteriori elementi. Così i giudici di secondo grado accoglievano il ricorso del contribuente rilevando che “dagli atti e dalla stessa discussione condotta dalle parti in video conferenza, non sono emersi ulteriori dati oltre a quelli (la possidenza in Paese iscritto nella black list; la mancata compilazione del quadro RW) che avevano determinato l'applicazione della presunzione di evasione, sicché deve concludersi per la loro insufficienza in quanto, da soli, non raggiungono quelle soglie di univocità precisione e concordanza che consentono la "adprovatio" da parte di questa Commissione”.