Pubblicata la Legge di Bilancio 2018 – 4° Parte
CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO
Pubblicata la Legge di Bilancio 2018 – 4° Parte

Pubblicata la Legge di Bilancio 2018 – 4° Parte

12 GEN 2018

 
Le imprese in crisi
 
Riferimenti Normativi:
  • Legge n. 205 del 27 dicembre 2017
 
Si termina di seguito l’analisi delle disposizioni di maggiore interesse per i datori di lavoro/sostituti d’imposta (i commi indicati come riferimento si intendono facenti parte dell’articolo 1 della legge in esame).
 
CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA PER RIORGANIZZAZIONE/CRISI AZIENDALE – COMMA 133
Viene prorogato il periodo di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione o crisi aziendale:
 
  • per gli anni 2018 e 2019;
  • per aziende con organico superiore a 100 unità e con rilevanza economica strategica;
  • previo accordo governativo presso il Ministero del Lavoro;
  • nel limite di 100 milioni di euro annui di spesa.
 
L’estensione del trattamento potrà interessare un periodo che arriva:
 
  • fino a 12 mesi per i casi di riorganizzazione aziendale prevista dall’art. 21, comma 2, del D.Lgs n. 148/2015 (Jobs Act), caratterizzata da investimenti complessi non attuabili nel limite temporale di durata di 24 mesi;
  • fino a 6 mesi per i casi di riorganizzazione aziendale prevista dall’art. 21, comma 2 del Jobs Act, caratterizzata da interventi correttivi complessi volti a garantire la continuazione dell’attività aziendale e la salvaguardia occupazionale, non attuabili nel limite temporale di durata di 12 mesi.
 
Per l’accesso all’intervento in esame l’azienda dovrà presentare piani di gestione volti alla salvaguardia occupazionale, che prevedano specifiche azioni di politiche attive, concordati con la regione interessata, o con più regioni nei casi di pluralità di unità produttive sul territorio nazionale.
 
AGEVOLAZIONI PER LA RICOLLOCAZIONE DI LAVORATORI DI IMPRESE IN CRISI – COMMI 136 E 137
I commi 136 e 137 definiscono il quadro degli interventi volti a limitare il ricorso al licenziamento dei lavoratori di imprese in crisi, nonché delle agevolazioni alla ricollocazione.
 
Nel primo caso, per i lavoratori per i quali non è previsto il completo recupero occupazionale, la procedura di consultazione potrà concludersi con un accordo contenente un piano di ricollocazione inerente gli ambiti aziendali ed i profili professionali a rischio esubero.
 
È altresì concesso ai suddetti profili professionali:
  • richiedere all’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL),
  • entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo,
  • l’attribuzione anticipata dell’assegno di ricollocazione,
  • nei limiti e alle condizioni previste dai programmi presentati ai sensi dell’articolo 21, commi 2 e 3, del D.Lgs n. 148/2015.
 
L’assegno concesso secondo le suesposte indicazioni risulta spendibile, durante il trattamento di CIGS, per ricevere assistenza intensiva alla ricerca di un nuovo lavoro e per una durata minima non inferiore a sei mesi e massima non superiore a 12 mesi, prorogabili di ulteriori 12 mesi nel caso non sia stato utilizzato, entro il termine del trattamento straordinario di integrazione salariale, l’intero ammontare dell’assegno.
 
Fermo restando che all’attività di mantenimento e sviluppo delle competenze potranno partecipare sia i centri per l’impiego che i soggetti privati accreditati, preme evidenziare che la disposizione prevede che ai lavoratori ammessi all’assegno non si applichi l’obbligo di accettazione di un’offerta di lavoro congrua.
 
Il comma 4 dell’articolo 24-bis del D.Lgs n. 148/2015 prevede che, per il lavoratore che accetti la ricollocazione presso altro datore di lavoro, sia prevista l’esenzione dal reddito imponibile ai fini IRPEF derivante da quanto percepito in relazione alla cessazione del rapporto e comunque nel limite di nove mensilità della retribuzione utile al calcolo del TFR, oltre alla corresponsione di un contributo mensile del 50% del trattamento di CIGS che gli sarebbe stato riconosciuto.
 
Dal lato datoriale, allo stesso spetta:
 
  • l’esonero dal versamento del 50% dei contributi previdenziali,
  • con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL,
  • nel limite massimo di importo pari a euro 4.030 su base annua,
  • per una durata non superiore a:
  • 18 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato;
  • 12 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato;
  • 12+6 mesi in caso di trasformazione in contratto a tempo indeterminato.
 
Contributo di licenziamento
Da ultimo, è previsto che dal 1° gennaio 2018 per ogni licenziamento effettuato nell’ambito di una procedura di licenziamento collettivo da parte di un datore di lavoro tenuto alla contribuzione per il finanziamento dell’integrazione salariale straordinaria, l’aliquota percentuale di cui all’articolo 2, comma 31, della Legge 28 giugno 2012, n. 92, è innalzata all’82% (raddoppio del contributo di licenziamento).
 
Sono esclusi i licenziamenti effettuati a seguito di procedure di licenziamento collettivo avviate seguendo la procedura di dichiarazione di mobilità, entro il 20 ottobre 2017.
 
 
CIGS E MOBILITA’ IN DEROGA PER LE AREE DI CRISI COMPLESSA – COMMI 139 - 145
Il comma 139 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2018 estende gli interventi di CIGS e mobilità in deroga relativamente alle aree di crisi complessa a tutto l’anno 2018.
 
Inoltre, ai commi 140 e 141 è prevista la possibilità, rispetto alle imprese operanti in un’area di crisi industriale complessa, nell’ipotesi di cessazione del programma (ex art. 21 del D.Lgs n. 148/2015) nel periodo dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2018, della concessione di un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria fino al limite massimo di 12 mesi e, comunque non oltre il 31 dicembre 2018, in deroga alle previsioni normative, previo accordo presso il Ministero del Lavoro.
 
Al fine di tale intervento di integrazione salariale straordinaria va presentato dall’impresa un piano di recupero occupazionale, con specifici percorsi di politiche attive per la rioccupazione dei lavoratori.
 
Inoltre, nelle suddette aree (comma 142) è ammessa la concessione di un trattamento di mobilità in deroga (durata massima di 12 mesi), in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2018, a favore dei lavoratori che cessano la mobilità ordinaria o in deroga nel semestre dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2018, purché a tali lavoratori vengano contestualmente applicate misure di politica attiva, definite in un apposito piano regionale.
 
 
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