Pubblicata la Legge di Bilancio 2018 – 3° Parte
CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO
Pubblicata la Legge di Bilancio 2018 – 3° Parte

Pubblicata la Legge di Bilancio 2018 – 3° Parte

11 GEN 2018

 
Le novità dal 01 gennaio 2018 - VARIE
 
Riferimenti Normativi:
  • Legge n. 205 del 27 dicembre 2017
 
Si continua di seguito l’analisi delle disposizioni di maggiore interesse per i datori di lavoro/sostituti d’imposta (i commi indicati come riferimento si intendono facenti parte dell’articolo 1 della legge in esame).
 
DEDUCIBILITA’ IRAP PER ASSUNZIONE LAVORATORI STAGIONALI – COMMA 116
Per le imprese che determinano un valore della produzione netta, è prevista la piena deducibilità ai fini IRAP per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno 120 giorni per due periodi d’imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell’arco temporale di due anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto.
 
AZIONI AI DIPENDENTI IN SOSTITUZIONE DEL PREMIO DI RISULTATO – COMMA 161
Come noto, ai sensi del comma 182 dell’articolo 1 della Legge n. 208/2015, il dipendente, qualora ne ricorrano i requisiti, può optare per la corresponsione di azioni in luogo del premio di rendimento a lui spettante.
È altresì noto che dette azioni, ai sensi dell’articolo 51, comma 2, lettera g), non concorrono alla formazione del reddito per un valore massimo di 2.065,83 euro, se non cedute prima di tre anni.
Al fine della quantificazione delle eventuali plusvalenze da esse generate, il comma 161 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2018 precisa che il costo o il valore di acquisto è pari al valore delle azioni ricevute, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme premiali.
 
APE – ANTICIPO FINANZIARIO A GARANZIA PENSIONISTICA – COMMA 162
Il comma 162 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2018 introduce alcune modifiche in materia di Anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE). Fermo restando che tale istituto rappresenta un prestito volto a permettere l’uscita dal mondo del lavoro a tutti i soggetti, che pur non avendo ancora raggiunto il requisito pensionistico di cui alla Legge Fornero, residuino un massimo di 3 anni e 7 mesi dal suo raggiungimento, è previsto che:
 
  • per quanto attiene i requisiti di tipo oggettivo, il prestito corrisposto ai soggetti destinatari avrà scadenza al 31 dicembre 2019;
  • con riferimento ai requisiti di tipo soggettivo, ai soggetti che si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa/risoluzione consensuale o che hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi e sono in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni, sono aggiunti coloro che si trovino in stato di disoccupazione per scadenza del termini del rapporto a tempo determinato se nei 36 mesi precedenti la cessazione abbiamo avuto almeno 18 mesi di lavoro dipendente;
  • le attività di assistenza ai sensi della Legge n. 104/1992, che danno diritto alla percezione dell’indennità di cui al comma 179 dell’articolo 1 della Legge n. 232/2016, possono essere rese a favore del coniuge o di un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità, ed anche nei confronti di parenti o affini di secondo grado purché conviventi e qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbia compiuto i 70 anni di età o sia essa stessa affetta da patologie invalidanti, ovvero deceduta o mancante;
  • l’indennità è riconosciuta anche ai lavoratori dipendenti che svolgono da almeno 7 anni negli ultimi 10 ovvero almeno 6 anni negli ultimi 7 (in precedenza “sei anni in via continuativa”) attività lavorative, per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 36 anni;
  • ai fini dell’accesso all’indennità già riconosciuta, interviene una riduzione di 6 mesi per ogni figlio, dei requisiti contributivi di accesso per le donne, nel limite massimo di due anni.
 
RITA – RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA – COMMI 168 E 169
La Legge di Bilancio 2018 introduce alcune modifiche anche in materia di Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA), per il cui accesso è necessario:
 
  • avere un minimo di 20 anni di contributi;
  • maturare entro 3 anni e 7 mesi dall’accesso il diritto alla pensione di vecchiaia;
  • essere iscritti ad un’assicurazione generale obbligatoria.
 
Le novità introdotte prevedono:
 
  • l’abolizione del requisito anagrafico di almeno 63 anni di età;
  • l’iscrizione ad una forma complementare;
  • la possibilità di proporre domanda nel caso di perdita del lavoro ad un massimo di 5 anni dalla maturazione del diritto a pensione;
  • la possibilità di proporre domanda per i lavoratori disoccupati da 24 mesi.
 
MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTA’ – COMMI 190 - 199
Per quanto riguarda le misure volte a contrastare la povertà, è previsto che ai fini dell’accesso al REI (reddito di inclusione sociale), non sia più necessario lo stato di disoccupazione previsto dall’art. 3, comma 2, lettera d) del D.Lgs n. 147/2017.
Nel dettaglio il REI risulta esteso, a decorrere dal 1° gennaio 2018, a tutti i nuclei con persone in stato di disoccupazione di età pari o superiore a 55 anni.
Inoltre, qualora il beneficio economico risulti di ammontare inferiore o pari a euro 20,00 mensili, lo stesso è versato in unica soluzione annuale.
Lo stesso articolo prevede che dal 1° luglio 2018 intervenga l’estensione dell’accesso alla misura a tutti i nuclei familiari, indipendentemente dalla sussistenza dei peculiari requisiti precedentemente richiesti dal D.Lgs n. 147/2017, con l’ulteriore previsione dell’incremento del beneficio del 10%.
 
 
TUTELA DEI LAVORATORI MOLESTATI – COMMA 218
La Legge di Bilancio apporta alcune modifiche al Codice delle pari opportunità tra uomo e donna (D.Lgs n. 198/2006) in materia di molestie e molestie sessuali. Nel particolare, con l’aggiunta dei commi 3-bis e 3-ter all’articolo 26, è previsto che il lavoratore o la lavoratrice che agiscono in giudizio per la dichiarazione delle
discriminazione per molestia o molestia sessuale subite non può essere oggetto di provvedimenti sanzionatori, di demansionamento, di licenziamento, di trasferimento o essere sottoposto ad altre misure organizzative che possano avere effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro. È nullo, inoltre, il mutamento di mansioni (ex art. 2103 c.c.) nonché qualsiasi altra forma ritorsiva o discriminatoria nei confronti del lavoratore.
 
Inoltre, viene precisato che le tutele anzidette non sono garantite qualora sia accertata, anche con sentenza di primo grado:
  • la responsabilità penale del denunciante per i reati di calunnia o diffamazione ovvero
  • l’infondatezza della denuncia.
 
Infine, oltre a ribadire che i datori di lavoro sono tenuti ad assicurare condizioni di lavoro tali da garantire l’integrità fisica e morale nonché la dignità dei lavoratori, è previsto possano essere concordate con le organizzazioni sindacali iniziative, di natura informativa e formativa, al fine di prevenire il fenomeno delle molestie sessuali nei luoghi di lavoro.
 
AGEVOLAZIONI PER ASSUNZIONI DI DONNE VITTIME DI VIOLENZA IN GENERE – COMMA 220
Le cooperative sociali che assumono donne vittime di violenze di genere hanno diritto ad un’agevolazione sulle somme dovute ai fini previdenziali e assistenziali.
 
Le assunzioni in oggetto sono quelle effettuate
  • a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018,
  • delle donne vittime di violenza di genere, il cui status di vittima sia debitamente certificato dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri anti-violenza o dalle case rifugio.
In riferimento a dette assunzioni, si applica, per un periodo massimo di 36 mesi un contributo, entro il limite di spesa di un milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, a titolo di sgravio delle aliquote per l’assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale dovute. Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali è delegato ad emanare un apposito decreto al fine di stabilire i criteri di assegnazione e ripartizione delle risorse.
 
PREMIO NASCITE – COMMI 248 E 249
Nell’ambito delle misure a sostegno della famiglia e della maternità, viene esteso anche ai figli nati o  adottati dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 l’assegno di 960 euro annui previsto dal comma 125 dell’art. 1 della Legge n. 190/2014.
 
Tale importo
  • è erogato direttamente dall’INPS in quote mensili, a decorrere dal mese di nascita o di adozione (previa domanda dell’interessato);
  • non concorre alla formazione del reddito complessivo (art. 8 TUIR);
  • è corrisposto esclusivamente fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione.
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