Le novità dal 01 gennaio 2018 - VARIE
Riferimenti Normativi: - Legge n. 205 del 27 dicembre 2017
È stata pubblicata sul S.O. n. 62 alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017 la Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 contenente “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”.
La legge di Bilancio 2018 è entrata in vigore il 1° gennaio 2018.
Si fornisce di seguito un’analisi delle disposizioni di maggiore interesse per i datori di lavoro/sostituti d’imposta (i commi indicati come riferimento si intendono facenti parte dell’articolo 1 della legge in esame).
ABBONAMENTI TRASPORTO PUBBLICO – COMMA 28
L’articolo 1, comma 28 della Legge di Bilancio 2018 aggiunge:
- la nuova lettera i-decies al comma 1, art. 15 del TUIR, prevedendo il riconoscimento della detrazione del 19% sulle spese sostenute, anche nell’interesse di soggetti a carico, per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale/regionale e interregionale per un importo non superiore ad euro 250,00;
- la nuova lettera d-bis al comma 2, art. 51 del TUIR, stabilendo la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente per le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti, dal datore di lavoro, o le spese da quest’ultimo sostenute, per l’acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei suoi familiari.
PROROGA BLOCCO AUMENTI ADDIZIONALI 2018 – COMMA 37
Viene estesa al 2018 la sospensione dell’efficacia delle Leggi regionali e delle deliberazioni degli Enti locali che prevedono aumenti dei tributi delle addizionali rispetto ai livelli 2015.
Per l’anno 2018, ai comuni che hanno deliberato secondo quanto sopra previsto è consentito continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016 e 2017.
La sospensione per l’anno 2018 non trova applicazione rispetto ai comuni istituiti a seguito di fusione, allo scopo di permettere, a parità di gettito, l’armonizzazione delle diverse aliquote.
CREDITO D’IMPOSTA PER LE SPESE DI FORMAZIONE – COMMI 46 - 56
La Legge di Bilancio 2018 introduce uno specifico credito di imposta per le imprese che investono in formazione del personale.
Nel particolare, il credito di imposta è riconosciuto nella misura del 40% del costo aziendale del personale occupato in attività di formazione nei campi delle conoscenze delle tecnologie informatiche previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0, quali “big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber security, sistemi cyberfisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali”.
Non sono pertanto ammesse al credito di imposta le spese per le attività di formazione “ordinaria” o “periodica” del personale, quali quelle legate alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, di protezione dell’ambiente e ad ogni altra formazione prevista obbligatoriamente per legge.
Si sottolinea che il credito d’imposta:
- è riconosciuto fino ad un massimo annuo di 300.000 euro per ciascun beneficiario per le suddette attività di formazione convenute mediante contratti collettivi aziendali o territoriali;
- è utilizzabile nel periodo di imposta successivo a quello in cui si sostengono i costi per la formazione anzidetta;
- non concorre alla formazione del reddito/base imponibile IRAP;
- viene concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Regolamento UE n. 651/2014, riguardante la compatibilità degli aiuti di Stato con il mercato interno.
È demandata ad
apposito decreto del MISE (di concerto con il MEF e con il Ministro del Lavoro) l’adozione, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio, delle
disposizioni attuative necessarie (documentazione richiesta, effettuazione dei controlli e cause di decadenza dal beneficio).
BONUS 80 EURO – COMMA 132
Il comma 132 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2018 interviene sull’
art. 13,
comma 1-bis del TUIR recante la disciplina del
Bonus 80 euro (c.d. Bonus Renzi) incrementando di euro 600 le soglie di reddito massimo complessivo richieste per beneficiare del predetto bonus.
In particolare,
fermo restando la
misura massima annua del
bonus (pari a
euro 960), l’importo spettante a tale titolo sarà così determinato:
NUOVO LIMITE DI REDDITO PER FIGLI A CARICO – COMMI 252 E 253
Il comma 252 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2018, a integrazione dell’art. 12, comma 2, TUIR,
innalza a 4.000 euro il limite di reddito complessivo per essere considerati
fiscalmente a carico, limitatamente per i
figli di età non superiore ai 24 anni.
Tale nuovo limite di reddito entra in vigore il
1° gennaio 2019.
PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI – COMMI 910 E 914
A decorrere
dal 1° luglio 2018, i datori di lavoro o committenti sono tenuti a corrispondere le retribuzioni o i compensi ai lavoratori mediante:
- bonifico bancario (sul c/c identificato dall’IBAN del lavoratore);
- strumenti di pagamento elettronico;
- pagamenti in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
- assegno consegnato direttamente al lavoratore o ad un suo delegato in caso di impedimento. Il delegato può essere il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale del lavoratore, di età non inferiore a 16 anni.
I datori di lavoro e committenti, pertanto, non possono più corrispondere la retribuzione ai lavoratori per mezzo di denaro contante, indipendentemente dalla tipologia di rapporto di lavoro instaurato tra le parti.
Rientrano nel campo di applicazione della presente novità tutti i rapporti di lavoro di cui all’articolo 2094 c.c., indipendentemente dalle modalità di svolgimento e dalla durata del rapporto, nonché tutti i rapporti originati da contratti di collaborazione coordinata e continuativa e i contratti stipulati dalle cooperative con i propri soci.
Inoltre, è previsto che la firma del lavoratore apposta sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione.
Sono esclusi dalla presente disposizione i rapporti di lavoro:
- costituiti con le pubbliche amministrazioni;
- domestico, costituiti in forza al relativo CCNL stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Ai datori di lavoro che violano l’obbligo in parola si applica una sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro, si ritiene con riferimento ad ogni lavoratore.
TERMINE DI TRASMISSIONE DEL MODELLO 770, 730 E CU (REDDITI ESENTI O NON DICHIARABILI CON PRECOMPILATA) – COMMI 933 E 934
La modifica dei termini contenuti nell’articolo 4 del DPR n. 322/1998 comporta, a regime, nuovi termini di trasmissione telematica dei seguenti “Dichiarativi”:
- entro il 31 ottobre potrà essere inviato il modello 770 relativo al periodo d’imposta precedente all’anno di trasmissione, mentre
- per le sole CU contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata (Mod. 730), il termine di trasmissione di dette Certificazioni Uniche è il medesimo del modello 770 (31 ottobre).
Per il modello 730 sia precompilato che ordinario, il termine di presentazione è fissato al 23 luglio qualora l’adempimento sia svolto da un CAF, mentre rimane fissata al 7 luglio in caso di presentazione diretta al sostituto d’imposta. Inoltre, è rivisto il comma 1-bis dell’articolo 16 del Decreto Ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, che ora dispone la seguente “progressione” di termini di presentazione delle dichiarazioni (modello 730) per i CAF e professionisti abilitati:
- 29 giugno per le dichiarazioni presentate dai contribuenti entro il 22 giugno;
- 7 luglio per le dichiarazioni presentate dai contribuenti dal 23 al 30 giugno;
- 23 luglio per le dichiarazioni presentate dall’1° al 23 luglio.
Resta fermo il termine del 10 novembre per la trasmissione delle dichiarazioni integrative.
SOSPENSIONE F24 CON COMPENSAZIONI A RISCHIO – COMMA 990
L’aggiunta del comma 49-ter all’art. 37, del DL n. 223/2006 stabilisce che l’Agenzia delle Entrate possa sospendere, fino a 30 giorni, l’esecuzione dei Modd. F24 relativi a compensazioni che presentino profili di rischio al fine del controllo dell’utilizzo del credito.
È inoltre previsto che:
- se il credito risulta correttamente utilizzato, ovvero decorsi 30 giorni dalla data di presentazione del Mod. F24 (meccanismo del silenzio-assenso), il pagamento è eseguito e le relative compensazioni/versamenti si considerano effettuati alla data della loro effettuazione;
- diversamente, il Mod. F24 non è eseguito e le compensazioni/versamenti si considerano non effettuati.
A titolo esemplificativo, saranno oggetto di verifica da parte dell’Agenzia delle Entrate le seguenti fattispecie:
- l’utilizzo del credito in compensazione da parte di un soggetto diverso dal titolare dello stesso;
- la compensazione di crediti che, in base a quanto indicato nel Mod. F24, sono riferiti ad anni molto anteriori rispetto all’anno in cui è stata effettuata l’operazione;
- i crediti utilizzati in compensazione ai fini del pagamento di debiti iscritti a ruolo.
Con Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate saranno stabiliti i criteri e le modalità di attuazione della presente disposizione.
PROROGA TENUTA DEL LUL PRESSO IL MINISTERO DEL LAVORO – COMMA 1154
Sono prorogati a gennaio 2019 i seguenti adempimenti:
• tenuta telematica presso il Ministero del Lavoro del Libro Unico del Lavoro;
• invio mensile tramite modello Uniemens dei dati ad oggi contenuti nella DMAG (il cui invio ad oggi ha cadenza trimestrale).
Entrambi i nuovi adempimenti in precedenza erano previsti a decorrere dall’anno 2018.