Pubblicata la Legge di Bilancio 2018 – 1° Parte
CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO
Pubblicata la Legge di Bilancio 2018 – 1° Parte

Pubblicata la Legge di Bilancio 2018 – 1° Parte

08 GEN 2018

 
L’incentivo strutturale all’occupazione giovanile stabile
 
 
Riferimenti Normativi:
  • Art. 1, commi 100 – 115, Legge n. 205 del 27 dicembre 2017
 
È stata pubblicata sul S.O. n. 62 alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017 la Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 contenente “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”.
 
La legge di Bilancio 2018 è entrata in vigore il 1° gennaio 2018.
 
Si fornisce di seguito un’analisi delle disposizioni relative all’incentivo strutturale all’occupazione giovanile stabile.
 
I commi da 100 a 107 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2018 disciplinano un nuovo incentivo all’occupazione, per un periodo massimo di trentasei mesi, destinato ai datori di lavoro privati che, a partire dal 1° gennaio 2018, assumono,
 
  • con contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti,
  • soggetti con età inferiore a 30 anni
  • che non siano mai stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altri datori di lavoro.
 
Viene espressamente previsto che eventuali periodi svolti dal lavoratore mediante contratto di apprendistato presso altri datori di lavoro, che non sono proseguiti in un contratto a tempo indeterminato, non ostano alla possibilità di beneficiare dell’incentivo.
 
Limitatamente alle assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2018, l’esonero spetta per le assunzioni di lavoratori che non abbiano compiuto i 35 anni di età, a parità delle altre condizioni.
 
L’incentivo si sostanzia
  • nell’esonero dal versamento del 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro,
  • per un periodo massimo di 36 mesi,
  • nel limite di 3.000 euro annui, riparametrati e applicati su base mensile.
 
Sono esclusi dagli oneri soggetti a sgravio i premi e contributi dovuti all’INAIL.
 
Qualora il lavoratore sia stato assunto fruendo parzialmente dell’incentivo in esame, e successivamente venga assunto a tempo indeterminato da un nuovo datore di lavoro, quest’ultimo potrà fruire dell’incentivo per il periodo residuo utile alla piena fruizione, indipendentemente dall’età anagrafica del lavoratore alla data della nuova assunzione. L’incentivo, in questo, caso, spetta anche per i lavoratori assunti dopo il compimento del 30° anno di età, per i periodi residui rispetto ai 36 mesi totali di esonero contributivo.
 
Oltre ai criteri generali per la fruizione degli incentivi previsti dall’articolo 31 del D.Lgs n. 150/2015, l’incentivo non spetta ai datori di lavoro che, nei 6 mesi precedenti, hanno effettuato licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero licenziamenti collettivi, nella medesima unità produttiva nella quale sarebbe assunto il lavoratore.
 
Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l’esonero, ovvero di un altro lavoratore nella stessa unità produttiva nella quale è assunto il lavoratore per il quale si fruisce dell’esonero, entro i 6 mesi dall’assunzione del lavoratore con incentivo, comporta la perdita dell’incentivo stesso e il recupero delle quote di incentivo già fruite.
Ai fini del computo del periodo residuo utile alla fruizione dell’esonero, la predetta revoca non ha effetti nei confronti degli altri datori di lavoro privati che assumono il lavoratore.
 
L’esonero contributivo in parola trova applicazione anche:
  • in caso di prosecuzione a tempo indeterminato, successiva al 31 dicembre 2017, di un contratto di apprendistato, per un periodo massimo di 12 mesi decorrenti dal mese successivo a quello in cui termina l’applicazione dell’aliquota agevolata di cui all’articolo 47, comma 7 del D.Lgs n. 81/2015, a condizione che il lavoratore non abbia già compiuto il 30° anno di età al momento della prosecuzione del rapporto;
  • nel caso di trasformazione, a decorrere dal 1° gennaio 2018, di un contratto a tempo determinato in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, fermo restando il requisito dell’età anagrafica al momento della trasformazione.
 
L’incentivo non trova applicazione, invece, per i datori di lavoro domestico e nel caso di assunzione con contratto di apprendistato, e non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote contributive previste dall’ordinamento.
 
Assunzione di studenti
Il comma 108 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2018 prevede l’esonero totale dai contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei contributi e premi dovuti all’INAIL e fermi restando i limiti annui e l’età anagrafica dei lavoratori, per le assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio, di
 
  • studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, attività di alternanza scuola-lavoro per almeno il 30% delle ore di alternanza previste dai rispettivi programmi formativi;
  • studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore ovvero periodi di apprendistato di alta formazione e ricerca.
 
Cooperative sociali
Al comma 109 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio è prevista rispetto alle cooperative sociali ex Legge n. 381/1991,
  • in merito alle nuove assunzioni a tempo indeterminato, decorrenti dal 1° gennaio 2018 e con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2018,
  • di persone a cui sia stata riconosciuta protezione internazionale a partire dal 1° gennaio 2016,
  • l’erogazione per un periodo massimo di 36 mesi di un contributo, entro il limite di spesa di 500.000 euro annui per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, a riduzione o sgravio delle aliquote per l’assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute riguardo ai suddetti lavoratori assunti. I criteri di assegnazione dei suddetti contributi saranno definiti con apposito decreto del Ministro del Lavoro (di concerto con il Ministro dell’Interno), da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
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