PROVA DELLE CESSIONI INTRA-UE: SONO VALIDE LE DICHIARAZIONI POSTUME DEL CESSIONARIO
15 MAG 2024
La Cgt di II grado del Lazio, con la sentenza n. 2338/2024, si è pronunciata in tema di prove idonee a dimostrare la cessione di merce intra-ue. In particolare, nel caso trattato, l'Agenzia delle Dogane contestava la non corretta applicazione dell'IVA sulla cessione delle merci intracomunitaria (franco fabbrica) ritenendo che la documentazione esibita dalla Società a supporto non fosse adeguata e sufficiente per dimostrare l'effettiva uscita della merce dal territorio nazionale. Tale convincimento derivava dal fatto che per una parte delle fatture di vendita comunitarie, la ricorrente non era riuscita a dimostrare, tramite l'esibizione della lettera di vettura, che le merci fossero state effettivamente spedite fuori dal territorio nazionale. Dopo il rigetto in primo grado, la società proponeva appello che veniva accolto dalla Cgt del Lazio la quale ha ritenuto soddisfacente la documentazione prodotta ai fini dell'esenzione Iva, affermando che “Non incide sul beneficio dell'esenzione la dichiarazione postuma del cessionario della ricezione della merce, in uno Stato comunitario diverso da quello di spedizione, atteso che l'isteresi temporale non è pregiudizievole all'applicazione dell'art. 41 DL 331/93 ed alla normativa UE che specificatamente prevede art. 41 DL 331/93 come anche le dichiarazioni successive, come è avvenuto nel caso, certificano la reale operazione di trasferimento di merci da un Paese comunitario ad altro.”