PROROGATO AL 30 NOV IL TERMINE PER LE RIVALUTAZIONI DELLE PARTECIPAZIONI
12 AGO 2024
Il DL 9.8.2024 n. 113 (c.d. DL "omnibus") prevede il differimento dal 30.6.2024 al 30.11.2024 del termine per optare per la rideterminazione del costo fiscale dei terreni (agricoli ed edificabili) e delle partecipazioni (quotate e non quotate) posseduti dai soggetti non imprenditori all'1.1.2024.
Resta ferma l'aliquota unica del 16% dell'imposta sostitutiva che rimane valida sia per i terreni che per le partecipazioni oltre che la data di riferimento del possesso che resta l'1.1.2024 come originariamente previsto dalla L. 213/2023 (legge di bilancio 2024).
Sarà sempre possibile eseguire il versamento dell'imposta in tre rate annuali di pari importo e la proroga ha come conseguenza che il versamento rateizzato comporta lo spostamento del termine di versamento delle rate successive alla prima. Pertanto, le rate scadranno, rispettivamente, il 30.11.2024, il 30.11.2025 e il 30.11.2026; le medesime dovranno essere maggiorate degli interessi del 3% annuo a partire dal 30.11.2024.
Resta fermo che, in materia di rideterminazione del costo fiscale di partecipazioni, l'art. 5 co. 6 della L. 448/2001 dispone che l'assunzione del valore rivalutato in luogo del costo o valore di acquisto non consente il realizzo di minusvalenze utilizzabili in compensazione o riportabili nei periodi d'imposta successivi, ai sensi dell'art. 68 del TUIR.