Al fine di promuovere una stabile occupazione, l’art. 11 del DDL Stabilità proroga, sebbene con alcune novità rilevanti, per l’anno 2016, l’esonero contributivo per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato o trasformazione di precedenti rapporti a termine in contratti a tempo indeterminato.
Si propongono di seguito le principali novità.
Rapporti di lavoro agevolati
L’esonero contributivo si applica
· alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato o trasformazioni di contratti a termine,
· decorrenti dal 1° gennaio 2016 e con riferimento ai contratti stipulati entro il 31 dicembre 2016.
Durata del beneficio
L’esonero contributivo spetta per un periodo massimo di 24 mesi (contro i 36 mesi previsti per l’anno 2015).
Misura dell’agevolazione
Il nuovo beneficio:
· consiste nell’esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nella misura del 40% e, comunque,
· nel limite massimo di 3.250 euro annui (contro gli 8.060 previsti per l’anno 2015).
Si ricorda, infine, che il DDL stabilità 2016, potrebbe essere ancora soggetto a modifiche in quanto non è stata ancora approvata la versione definitiva.
In considerazione della sostanziale riduzione dell’esonero contributivo prevista dall’anno 2016, si invitano i Signori Clienti a prendere contatto con lo Studio scrivente al fine di valutare l’opportunità di usufruire dell’esonero 2015, anziché 2016, qualora avessero intenzione di procedere a nuove assunzioni e/o abbiano in prossima scadenza contratti di lavoro a tempo determinato.