La Corte di Cassazione torna ad occuparsi della debenza o meno dell' IRAP da parte di un professionista che ha pagato a terzi compensi per collaborazioni occasionali.
Questa volta la Corte si è espressa con l'Ordinanza n.20099 del 06.10.2016, ribadendo il concetto espresso dalle Sezioni Unite con la nota sentenza n. 9451/16, ove i Giudici hanno stabilito che per ritenere verificata e sussistente l’autonoma organizzazione, occorre che il professionista
• sia identificabile come responsabile dell'organizzazione;
• impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segretaria ovvero meramente esecutive.