I compensi dei professionisti come noto si dichiarano per cassa e nel caso di consegna di una assegno post datato la fattura va emessa al momento di ricevimento dell'assegno, essendo ininfluente la data valuta assegnata dalla banca.
La Cassazione con la sentenza n. 15439 del 21.06.2017 ha così confermato l'orientamento espresso dalla Agenzia delle entrate nella risoluzione n. 198/2009 e confermata nella circolare n. 38/2010, ove la rilevanza ai fini della imputazione del reddito era stata individuata con il momento in cui il titolo di credito entra nella diretta disponibilità del professionista, (materiale consegna del titolo).
La storia è sempre quella dell'assegno datato 31.12 ed incassato nel successivo anno solare e d'imposta, per il quale da ieri non esistono più scusanti.