PROFESSIONISTA: BASTA IL COMODATO PER DEDURRE LE SPESE DI MANUTENZIONE SU BENI DI TERZI
07 MAG 2019
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 11907 del 7 maggio 2019, ha affermato che sono deducibili le spese di ristrutturazione sostenute da un professionista per adibire a studio l’immobile di proprietà del coniuge, purchè esista un contratto di comodato d’uso con il proprietario (marito).
Secondo i Giudici, la deducibilità trova conferma nell'75 (109 attuale) del d.P.R. n. 917 del 1986, ove il legislatore ha affermato che sono deducibili le spese sostenute per la ristrutturazione dell'immobile utilizzato per lo svolgimento dell'attività imprenditoriale, purchè i costi per tale ristrutturazione siano stati sostenuti al fine della realizzazione del miglior esercizio dell'attività imprenditoriale e dell'aumento della redditività e risultino dalla documentazione contabile, principio applicabile anche all’attività professionale ed anche in caso di comodato (non solo in caso di locazione).