PROCESSO TELEMATICO: LA SCELTA INIZIALE VINCOLA TUTTO IL PROCESSO
07 MAG 2018
La Commissione tributaria provinciale di Latina con la sentenza n. 268/6/2018 del 15.03.2018 ha stabilito che la scelta del ricorrente, circa la modalità di costituzione in giudizio (telematica o cartacea), vincola l’intero processo, obbligando l'altra parte che ad adeguarsi a tale scelta.
I Giudici hanno così stabilito che l’utilizzo del processo telematico è una facoltà della parte che inizia il giudizio e la scelta iniziale vincola tutto il processo, sicchè l’iscrizione a ruolo cartacea impone all’ufficio di osservare le norme processuali previste dal Dlgs 546/1992, con necessità di deposito in segreteria della commissione del fascicolo con controdeduzioni e documenti (articolo 23, comma 2).
La normativa del processo tributario telematico relativa alla costituzione del resistente (articolo 10, comma 3 Dm 163/2013), rinvia alle modalità previste per la costituzione telematica del ricorrente, che deve sempre essere preceduta da notifica a mezzo Pec, quindi a parere del collegio, tale richiamo comporta che la scelta di chi introduce il giudizio, obbliga anche la controparte a seguire le medesime modalità.
Ma non è tutto, il vincolo imposto dalla scelta di chi avvia il giudizio, non limita soltanto al primo grado, ma anche all’eventuale successiva fase di appello, (come si evince dall’articolo 10).