PRIVILEGIO CREDITI PROFESSIONISTI 2751 BIS C.C.
CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO

PRIVILEGIO CREDITI PROFESSIONISTI 2751 BIS C.C.

20 GEN 2023
Per il privilegio dei crediti dei professionisti l'art. 2751-bis n. 2 c.c. indica un limite temporale circoscritto alle "retribuzioni … dovute per gli ultimi due anni di prestazione", sicchè ai fini della individuazione del termine temporale è necessario distinguere:
  1. l'ipotesi di rapporto professionale a carattere stabile e continuativo, avente prestazioni scindibili, ove i compensi si ragguagliano ad un periodo di tempo determinato, restando coperto dal privilegio solo l'ultimo biennio di ultimazione della prestazione;
  2. l'ipotesi di incarico unico ed unitario, espletato in parte anche oltre il biennio, ipotesi nella quale occorre interrogarsi se l'unitarietà dell'incarico sia tale, con riferimento alla natura inscindibile delle prestazioni necessarie per realizzarlo o se, invece, sia il prodotto di un processo di unificazione soggettiva di prestazioni autonome compiute e temporalmente distinte, come tali scindibili le une dalle altre e, quindi, separatamente valutabili. Ovviamente, nella seconda fattispecie (prestazioni scindibili) resta privilegiato soltanto l'ultimo biennio della prestazione professionale;
  3. nell'ipotesi di più incarichi distinti nel tempo, gli stessi vanno valutati nella loro "autonomia" ed inscindibilità, al fine di accertare quale di essi sia stato perfezionato prima del biennio e quale entro il biennio, con attribuzione del beneficio del privilegio solo per questi ultimi.
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