La Corte di Cassazione con la sentenza n. 1322 del 12.06.2020 ha confermato che l’agevolazione prima casa può trovare applicazione anche per l’acquisto di abitazioni contigue da accorpare in un’unica unità immobiliare, precisando che il beneficio non può essere negato al contribuente che entro il termine triennale di decadenza, realizzi l’effettiva unificazione di detta unità immobiliari.
Gli ermellini hanno poi aggiunto che non è necessario provvedere all’accatastamento dell’unica unità abitativa realizzata entro il termine triennale di decadenza, precisando che è sufficiente l’effettiva e concreta unificazione delle due unità immobiliari.