PREVENTIVO SCRITTO O NIENTE COMPENSO
CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO
PREVENTIVO SCRITTO O NIENTE COMPENSO

PREVENTIVO SCRITTO O NIENTE COMPENSO

22 AGO 2017
La legge del 4 agosto 2017 n. 124, in vigore dal prossimo 29 agosto 2017, semplifica (o forse complica) la vita ai commercialisti, prevedendo modifiche all’art. 9 comma 4 del DL 1/2012 (conv. L. 27/2012) e cioè prevedendo maggiori obblighi di informazione del cliente circa il compenso professionale pattuito e le modalità con cui lo stesso è stato determinato.
In altri termini dopo aver censito il cliente ai fini delle diverse leggi che regolano la materia (privacy, antiriciclaggio, ...), occorre che il professionista, informi il cliente circa:
  1. il grado di complessità dell’incarico conferito;
  2. gli oneri prospettabili per l’adempimento dello stesso;
  3. i dati della polizza assicurativa professionale con cui si è assicurati.
Vale a dire che non è più sufficente individuare la misura del compenso pattuito mediante la redazione di un preventivo di massima, ma occorre anche corredarlo con le informazioni citate e con l'analitica individuazione delle singole voci di costo relative alle prestazioni professionali richieste, comprensive cioè di spese, oneri e contributi (ovviamente stimati).
Precisiamo che tali informazioni, devono essere forniti al cliente obbligatoriamente, in forma scritta o digitale e cioè con qualsiasi strumento elettronico e cioè mail e relativi allegati).
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