PRESUNZIONI NON VALIDE PER I PROFESSIONISTI (ACCERTAMENTO BANCARIO)
28 GIU 2016
La presunzione di redditività non opera a carico dei professionisti per i movimenti bancari sospetti.
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 12779 del 21.06.2016, ha annullato l'atto portante la pretesa tributaria a carico del professionista, recependo la decisione dei giudici della Consulta che hanno tracciato una netta linea di demarcazione fra professionisti e autonomi.
La Corte ha così confermato che «la presunzione di cui all'art. 32 del dpr n. 600 del 1973, secondo cui sia i prelevamenti sia i versamenti operati sui conti correnti bancari, non annotati contabilmente, vanno imputati ai ricavi conseguiti, nella propria attività, dal contribuente che non ne dimostri l'inclusione nella base imponibile oppure l'estraneità alla produzione del reddito, si riferisce ai soli imprenditorie non anche ai lavoratori autonomi o professionisti intellettuali, essendo venuta meno, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, la modifica della citata disposizione, apportata dall'art. 1, comma 402, della legge n. 311 del 2004, sicché non è più sostenibile l'equiparazione, ai fini della presunzione, tra attività d'impresa e professionale per gli anni anteriori».
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