PRESUNZIONE DI AFFIDABILITA' DELL'ESPORTATORE ABITUALE
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PRESUNZIONE DI AFFIDABILITA' DELL'ESPORTATORE ABITUALE

PRESUNZIONE DI AFFIDABILITA' DELL'ESPORTATORE ABITUALE

23 FEB 2024
La Cgt di Napoli con la sentenza n. 3653/2023 si è pronunciata in merito ad una fattispecie riguardante alcune cessioni trattate come non imponibili ai sensi della lett. c) dell'art. 8 D.P.R. n. 633 del 1972, in favore di cessionari, dichiaratisi esportatori abituali, ma ritenuti dall’Agenzia mere cartiere. In sostanza l’Ufficio riqualificava le operazioni come cessioni nazionali imponibili contestando l’indebito utilizzo del plafond da parte degli acquirenti e chiamava i fornitori a corrispondere l’imposta. La Cgt, riformando la sentenza di primo grado che aveva rigettato il ricorso della società contribuente, ha accolto l’eccezione relativa alla violazione dell’art. 2927 c.c. e art. 5-bis d.lgs. 546/92 in relazione alla mancata prova da parte dell'Ufficio della conoscenza o conoscibilità da parte della ricorrente della frode iva perpetrata dal suo contraente. In particolare, la Corte ha affermato che "l'operatore ha diritto di presumere, in presenza della dichiarazione di intenti regolarmente trasmessa, la credibilità fiscale del  cessionario, senza che sia necessario qualsiasi ulteriore adempimento o indagine, essendo onere dell'amministrazione finanziaria attivarsi tempestivamente per prevenire la frode anche impedendo l’operazione, mediante la sospensione del cessionario dagli esportatori abituali".
La presenza, quindi, di una dichiarazione di intenti regolarmente trasmessa pone in termini oggettivi il cedente nella oggettiva presunzione della affidabilità fiscale del cessionario e all'AdE non è sufficiente dimostrare che il contribuente avrebbe dovuto sapere utilizzando minima diligenza, ma occorre dimostrare che sapeva.
A fronte di tale presunzione, dunque, è un onere dell'Ufficio quello di "dedurre come causale in accertamento e poi dimostrare con prove oggettive, anche indiziarie, che il cedente era in possesso - prima della operazione- di altri elementi per presumere oggettivamente la inaffidabilità (fiscale) o che abbia, conoscendo lo stato del cessionario, partecipato alla frode e non solo che avrebbe potuto procurarseli secondo diligenza anche minima, ...".


cgt-napoli.3653.2023.esportatore.abituale.pdf
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