Come noto l’articolo 90 della legge 289/02 prevede che il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni che svolgono attività nei settori giovanili riconosciute dalle federazioni sportive o da enti di promozione sportiva, costituisce per il soggetto erogante una spesa di pubblicità nel limite annuo di 200mila euro. A riguardo, la Corte di Cassazione con ordinanza n. 8540 del 2020, ha confermato che trattasi di una presunzione legale assoluta che esclude la possibilità per l’Agenzia di contestare l’inerenza e la congruità. A tal fine è necessario che il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva, venga rispettato il limite quantitativo di spesa, la sponsorizzazione miri a promuovere l'immagine ed i prodotti dello sponsor e il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale. Nel caso di specie non avendo l'ufficio contestato l’inesistenza, quanto piuttosto che le sponsorizzazioni non erano né inerenti rispetto all'attività svolta, né congrue, la Suprema Corte accoglieva il ricorso del contribuente.
cass.8540-2020presunzioneassoluta.spesedipubblicita.soc.dilettantistichepdf.pdf