PREDEDUZIONE: PER I PROFESSIONISTI ANCHE SENZA IL RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO
21 NOV 2017
La Corte di cassazione con l’ordinanza n. 27694 del 21 novembre 2017, ha stabilito che va accolto il ricorso del professionista che aveva seguito le pratiche di ammissione al concordato preventivo di una società poi dichiarata fallita.
La norma (art. 111 LF.) detta infatti un precetto di carattere generale che ha esteso la prededucibilità a tutti i crediti sorti in funzione di precedenti procedure concorsuali, ivi compresa quella del professionista senza doversi verificare il "risultato" delle prestazioni (certamente strumentali all'accesso alla procedura minore) da questi eseguite, ovvero la loro concreta utilità per la massa.