PREDEDUCIBILITA' DEI CREDITI A TITOLO DI PENALE PER OCCUPAZIONE ABUSIVA
17 MAG 2023
Crediti vantati a titolo di penale – Occupazione dell'immobile - Risoluzione del contratto di affitto - Prededucibilità dei crediti (Cass. 17.5.2023 n. 13559)
La Corte di Cassazione 17.5.2023 n. 13559 ha riconosciuto la natura prededucibile dei crediti vantati a titolo di penale e derivanti dall'illegittima occupazione di un immobile concesso in locazione alla società fallita per l'esercizio dell'impresa, ma non restituito dopo la risoluzione del rapporto in pendenza del concordato.
L'art. 111 co. 2 del RD 267/42 considera come prededucibili i crediti "sorti in occasione o in funzione" delle procedure concorsuali, individuandoli, alternativamente, sulla base di un duplice criterio, cronologico e teleologico.
Ai fini del riconoscimento del rango prededucibile di un credito, il criterio cronologico deve essere integrato con la riferibilità del predetto credito all'attività degli organi della procedura (Cass. n. 20113/2016).
Ne consegue che deve essere riconosciuto il rango prededucibile del credito da penale: quest'ultima, come l'indennità di occupazione, era, infatti, maturata a seguito della scelta degli organi della procedura di non restituire l'azienda dopo l'intervenuta risoluzione del contratto di affitto, in pendenza di concordato, e ciò al fine di prolungare l'esercizio dell'attività imprenditoriale già svolta dalla società poi fallita.
Non appare, quindi, necessaria la simultanea ricorrenza di entrambi i criteri, cronologico e teleologico, previsti dall'art. 111 co. 2 del RD 267/42, per il riconoscimento della prededuzione.