POSTERGATI ANCHE I FINANZIAMENTI ALLA SPA
CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO

POSTERGATI ANCHE I FINANZIAMENTI ALLA SPA

22 MAG 2018
La Corte di Cassazione, nella sentenza 20.6.2018 n. 16291, ha ribadito che l'art. 2467 c.c. è estensibile (o applicabile in via analogica) ai soci finanziatori di spa solo in esito ad una valutazione in concreto, dovendosi segnatamente considerare se la società, per modeste dimensioni o per assetto dei rapporti sociali (compagine familiare o comunque ristretta), sia idonea, di volta in volta, a giustificare l'applicazione di tale disposizione dettata per le srl (Cass. 14056/2015).
L'interpretazione estensiva (o analogica) si basa su una "verifica di somiglianza" della condizione concreta. Tale circostanza, che può presumersi in ragione delle ridotte dimensioni della spa, si sostanzia nell'essere i soci finanziatori di spa in posizione concreta simile a quella dei soci finanziatori di srl. Ciò può pacificamente affermarsi ogni qualvolta l'organizzazione della spa finanziata consenta al socio di ottenere informazioni paragonabili a quelle di cui potrebbe disporre il socio di una srl e, dunque, informazioni idonee a far apprezzare l'esistenza dell'eccessivo squilibrio dell'indebitamento della società rispetto al patrimonio netto oppure di una situazione finanziaria tale da rendere ragionevole un conferimento (e non un finanziamento). In questa prospettiva, la posizione di socio/amministratore della società finanziata può essere considerata quale "presunzione assoluta di conoscenza" della situazione finanziaria che legittima l'operatività della regola della postergazione.
 
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