PIGNORAMENTO DELLO STIPENDIO ALLA LUCE DEL DECRETO RILANCIO: SOSPENSIONE TRATTENUTE FINO AL 31/08
CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO
PIGNORAMENTO DELLO STIPENDIO ALLA LUCE DEL DECRETO RILANCIO: SOSPENSIONE TRATTENUTE FINO AL 31/08

PIGNORAMENTO DELLO STIPENDIO ALLA LUCE DEL DECRETO RILANCIO: SOSPENSIONE TRATTENUTE FINO AL 31/08

03 GIU 2020
L’Agenzia delle Entrate, tra le varie FAQ sul DL n. 34/2020, c.d. DL Rilancio, ha dato risposta ad un quesito riguardante il pignoramento dello stipendio avvenuto prima dell’entrata in vigore del Decreto stesso.
L’Agenzia ha chiarito che gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi, effettuati prima della data di entrata in vigore del DL n. 34/2020, sono sospesi fino al 31 agosto 2020, se relativi a somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, nonché a titolo di pensione e trattamenti assimilati.

L’Agenzia ha quindi concluso che il datore di lavoro non può effettuare le relative trattenute dall’entrata in vigore del suddetto Decreto e fino al 31 agosto 2020 e che le stesse riprenderanno a decorrere, salvo l’eventuale pagamento del debito, dal 1° settembre 2020.


 
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