PESARO AFFRONTA LA QUESTIONE DEL DIFETTO DI SOTTOSCRIZIONE TELEMATICO E DELLA FIRMA DIGITALE
CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO

PESARO AFFRONTA LA QUESTIONE DEL DIFETTO DI SOTTOSCRIZIONE TELEMATICO E DELLA FIRMA DIGITALE

16 FEB 2018
Ieri abbiamo affrontato in giudizio l'interessante questione della notifica dell'atto telematico, del formato previsto e della sottoscrizione digitale 
L'occasione ci ha consentito di rammentare che la Commissione Tributaria Regionale della Campania con la sentenza n. 9464/11/17, ha accolto il ricorso di un contribuente che aveva contestato il formato della cartella (pdf) e l’assenza della firma digitale che ne attribuisce legalmente la paternità. Nella sentenza il Collegio d'appello, confermando la decisione della Commissione tributaria provinciale di Napoli, ha infatti ribadito che “l’assenza di allegazione dell’atto oggetto di notifica telematica, di attestazione di conformità ed autenticità dello stesso…” lo rende nullo.
Ricordiamo infatti che la notifica a mezzo PEC prevede che il documento trasmesso sia di estensione “.p7m” e cioè di quel formato che secondo la legge è certificativo della immodificabilità nel contenuto e certo, in quanto digitalmente firmato, nella provenienza.
Ieri, come dicevo, abbiamo discusso a Pesaro (presso la prima sezione della comm. trib.provinc.) una questione riguardante la notifica dell’avviso di accertamento notificato a mezzo posta e (secondo l’Ufficio) firmato digitalmente prima della modifica al CAD del gennaio 2018, con la quale il legislatore ha aggiunto gli avvisi di accertamento tra gli atti sottoscrivibili digitalmente.  
Val la pena di ricordare che è nulla la notifica dell’atto inviata al contribuente a mezzo posta elettronica certificata con un file in formato “pdf” e sul punto si sono già espresse la Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia e la Commissione tributaria provinciale di Treviso.
Inoltre, in caso di contestazione, e questo è il punto sul quale vorrei farvi riflettere, occorre produrre in giudizio la stampa dell’atto notificato con la relativa relata, il certificato della firma digitale del notificante ed il certificato di firma del gestore della pec e cioè le informazioni richieste dall’articolo 18 del D.M. 44/2011, che tra l'altro includono anche le ricevute della pec e gli ulteriori dati di certificazione.
Nel nostro caso, nulla è stato prodotto dall'ufficio, con la conseguenza che, a nostro parere e secondo il costante insegnamento della Corte di Cassazione, (espresso sul difetto di sottoscrizione e sull'assenza della delega), l'atto sarebbe comunque irreparabilmente viziato dall'assenza della sottoscrizione, (è pacifico che in caso di contestazione spetta all'ufficio l'onere probatorio).  
L'occasione ci è anche utile per segnalare che i giudici amministrativi del TAR Campania, con la sentenza 3 aprile 2013, n. 1756, hanno stabilito che la mancanza della firma digitale sul provvedimento notificato determina incertezza sulla amministrazione e la riconducibilità in maniera univoca ad un solo soggetto ed al documento o all’insieme di documenti cui è apposta o associata.
Le considerazioni dei giudici amministrativi sono giunte poi ad affermare che qualsiasi atto destinato a produrre effetti giuridici deve essere recettizio e al momento della notifica deve contenere la relazione da parte del soggetto che procede alla notifica stessa, anche se il notificante intende avvalersi del servizio postale o della notifica a mezzo posta certificata telematica.
Nel nostro caso, l’ufficio di Pesaro, tra l’altro, a fronte della contestazione ricevuta dai difensori del contribuente, non ha prodotto in giudizio né la relazione di notifica dell’avviso di accertamento (dichiarato sottottoscritto con firma digitale), né la dichiarazione di conformità prevista dalla legge per i documenti cartacei depositati dall’Amministrazione, determinando, (a mio parere e vi ricordo che sono di parte), l’inesistenza dell’atto per nullità e/o inesistenza della notifica, come anche correttamente osservato dalla Commissione Tributaria Regionale della Liguria con la sentenza 1745/3/17, sentenza che ha pure precisato che le stampe cartacee delle ricevute (invio e avvenuta consegna della pec) non hanno alcun valore probatorio se prive dell’attestazione di conformità apposta da pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
Dimenticavo... un piccolo particolare, ... quando la firma dell'ufficio non è stata apposta correttamente, è lo stesso programma informatico del contenzioso che lo segnala nella schermata di controllo del fascicolo (in alto a sinistra), ma vi ricordo che la stampa della schermata non ha efficacia probatoria. 
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