PERIZIA DI CONFERIMENTO ED OBBLIGO DI REVISIONE DEGLI AMMINISTRATORI DI SRL
19 GEN 2018
Bancarotta agli amministratori di s.r.l. che non hanno vigilato sui valori della stima del perito.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1394 del 15.01.2018, ha stabilito che gli amministratori debbono vigilare sulla stima deiconferimentidi beni in natura e dei crediti anche nelle società a responsabilità limitata, onde evitare di incorrere nel reato di bancarotta.
L’art. 2343 comma 3 c.c. prevede infatti per le s.p.a. il controllo degli amministratori sui valori della perizia estimativa, controllo invece non espressamente previsto dall’art. 2465 cod. civ. per le s.r.l..
Secondo i Giudici della Suprema Corte però, la diversità delle due disposizioni previste dalla normativanon può avere rilievo a fronte dell’univoca indicazione dei soggetti attivi nella norma fallimentare, che invece delinea il reato proprio di bancarotta.
Nel caso portato all’attenzione della Corte, agli amministratori di una s.r.l. fallita veniva contestato il reato di bancarotta ex art. 223 co. 2 nn. 1 e 2 L.F., per avere essi concorso a cagionare il dissesto della società dichiarata fallita.
Secondo i Giudici la commissione di fatti previsti agli artt. 2632 (formazione fittizia del capitale) e 2621 (false comunicazioni sociali) c.c.. avevano infatti portato alla formazione artificiosa del capitale sociale tramite la sopravvalutazione del conferimento di beni in natura, (nella fattispecie si trattava della sottoscrizione del capitale sociale mediante conferimento di ramo di azienda).
Il valore del conferimento veniva ottenuto valutando immobilizzazioni immateriali consistenti in progetti di ricerca e sviluppo non adeguatamente supportotati, sicchè veniva contestato il reato di falso in bilancio – art. 2621 c.c. richiamato dall’art. 223 comma 2 n. 1 L. fall. – riguardo alle voci del patrimonio netto, capitale sociale e riserva da sovrapprezzo da azioni.