PERDITE SU CREDITI DEDUCIBILI SE NON CONVIENE AGIRE PER IL RECUPERO
CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO

PERDITE SU CREDITI DEDUCIBILI SE NON CONVIENE AGIRE PER IL RECUPERO

La Commissione tributaria del Lazio con la sentenza 2568/18, del 26.03.2018, ha stabilito che è illegittimo l’accertamento ad una società fondato sul recupero delle perdite su crediti, se antieconomico attivare una procedura di pignoramento a fronte di un valore contenuto del credito.
Secondo i Giudici  esisterebbero gli «elementi certi e precisi (costituite dal) le lettere del legale incaricato della riscossione del credito, con le quali si attesta che l’attività svolta per il recupero del credito ha dato esito negativo, non ci sarebbero comunque beni del debitore da aggredire e in presenza anche della cessazione dell’attività e cancellazione della ditta dal registro delle imprese»
In assenza di beni da aggredire il recupero a tassazione del fisco deve quindi essere economicamente sostenibile e ciò a maggior ragione in presenza della cancellazione dell’azienda dal registro delle imprese.
L’articolo 101, comma 4, del Tuir prevede infatti che le perdite su crediti costituiscono un componente negativo di reddito se risultano da elementi certi e precisi e se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali onde per cui la perdita su crediti  è deducibile se c’è una situazione oggettiva di impossibilità di recuperare il credito vantato o se le «azioni esecutorie, concesse al creditore per recuperare il proprio credito, siano dispendiose a tal punto da far propendere per la desistenza o anche quando dalle informazioni raccolte facciano escludere la possibilità di un futuro soddisfacimento della posizione creditoria».

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