PERDITE SU CREDITI DEDUCIBILI SE DERIVANTI DA TRANSAZIONE
CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO

PERDITE SU CREDITI DEDUCIBILI SE DERIVANTI DA TRANSAZIONE

01 GIUGNO 2018

La Corte di Cassazione con la ordinanza n. 10643 del 04.05.2018 è tornata ad occuparsi della deducibilità delle perdite su crediti stabilendo che sono sempre deducibili se derivanti da transazione conseguente al tentativo di recupero giudiziale. 
La vicenda riferita alla normativa vigente nel 19999 allorquando il legislatore ammetteva la deducibilità delle perdite su crediti subordinatamente alla sussistenza di elementi certi e precisi e in presenza di procedure concorsuali, ci consente di fare il punto della situazione. 
Secondo il vigente  art. 101 comma 5 del TUIR, le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi che devono considerarsi sempre esistenti, se:

  1. il credito sia di modesta entità (non superiore a 5.000 euro per le grandi imprese e a 2.500 per  le altre e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento);
  2. sia intervenuta la prescrizione;
  3. i crediti possano essere espunti dal bilancio in applicazione dei principi contabili (OIC 15);
  4. il debitore è assoggettato a procedure concorsuali interne o estere equivalenti, oppure ha concluso un accordo di ristrutturazione del debito oppure un piano attestato di risanamento.

Sul punto la Corte di Cassazione aveva già affermato che la transazione non rende mai indeducibile la perdita, perché il legislatore ha riguardo solo all’oggettività della perdita e non pone nessuna limitazione o differenziazione a seconda della causa di produzione della stessa (Cassazione n. 23863/2017), che le rinunce ai crediti, ove documentate con certezza e precisione, sono deducibili ex art. 101 comma 5 del TUIR, anche quando dipendono da scelte imprenditoriali inserite in una complessiva strategia aziendale rispondente a criteri di ragionevolezza ed economicità (Cassazione n. 10256/2013).
La prassi della amministrazione finanziaria e segnatamente la circolare n. 14/2014 al paragrafo 1.1, ha  affermato che che la presunzione di ricorrenza degli elementi certi e precisi sussiste nelle ipotesi di cancellazione dei crediti dal bilancio contemplate dai principi contabili e cioè la società è legittimata alla cancellazione quando, in alternativa, i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si estinguono o la titolarità dei diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito è trasferita e con essa sono trasferiti sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito.
La dottrina e la circolare Assonime n. 18/2014, al paragrafo 2.2, hanno ricompreso la transazione, la rinuncia e la prescrizione, tra gli eventi che giustificano la cancellazione dal bilancio, con la conseguente deducibilità fiscale della perdita.

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