La
Corte di
Cassazione la
sentenza 11466/22, depositata l’8 aprile 2022, ha accolto il ricorso di un contribuente che lamentava il disconoscimento delle perdite maturate in esercizi precedenti con riferimento all’attività del ramo d’azienda conferitole dal gruppo.
Secondo i giudici il limite all’operatività del riporto delle perdite (commercio delle bare fiscali), prevista dall’articolo 84 Tuir,
non si applica qualora «le partecipazioni siano acquisite da società controllate dallo stesso soggetto che controlla il soggetto che riporta le perdite ovvero dal soggetto che controlla il controllante di questi» (articolo 84, comma 3 del Tuir).
La ratio della disposizione, risiederebbe nella sostanziale identità del soggetto economico, prescindendo dal fatto che il controllante assuma la veste societaria oppure di persona fisica, sicché, il riferimento al soggetto controllante, al fine dell’esclusione del limite all’operatività della disciplina del riporto delle perdite,
non è limitato al solo soggetto avente forma societaria, ma va inteso anche in termini di persona fisica, ricomprendendo quindi nella previsione normativa anche le holding di tipo personale.
In altri termini,
anche la persona fisica, che sia a capo di più società di capitali in veste di titolare di quote o partecipazioni azionarie, svolga professionalmente, con stabile organizzazione, l’indirizzo, il controllo ed il coordinamento delle società medesime,
fruisce del diritto alla detrazione delle perdite pregresse.
riporto-perdite-per-le-part-acquisite-anche-a-pf.pdf