PER LE IPOCATASTALI E' INAMMISSIBILE L'ATTO EMESSO NEI CONFRONTI DEL TRUST
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PER LE IPOCATASTALI E' INAMMISSIBILE L'ATTO EMESSO NEI CONFRONTI DEL TRUST

4 OTT 2024
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 4575/2024 ha ribadito in tema di soggettività passiva del trust il seguente principio di diritto: "In tema di imposte ipotecarie e catastali, poiché il trust è un ente privo di personalità giuridica, costituendo un mero insieme di beni e rapporti destinati ad un fine determinato, formalmente intestati al trustee, il quale è l'unico soggetto che, nei rapporti con i terzi, è titolare dei diritti conferiti nel patrimonio vincolato, è inammissibile l'atto impositivo emesso, e poi notificato, nei confronti del trust, anziché del trustee". Del resto, specificando i giudici, l'atto istitutivo del "trust" è atto unilaterale formato esclusivamente dal disponente, sul quale grava l'onere di corrispondere le imposte ipotecarie e catastali, non potendosi configurare alcuna responsabilità solidale del "trustee" sulla base dell'articolo 57 del DPR n. 131 del 1986, in quanto tale atto non è sussumibile nell'ambito dei contratti

cassaz.4575.2024.soggettivita.passiva.trust.imposteipocatastali.pdf
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