La Corte di cassazione con l’ordinanza 33320/2019 ha stabilito che in presenza di fatture soggettivamente inesistenti l’amministrazione deve provare la consapevolezza del contribuente alla partecipazione alla frode.
Inoltre, qualora l’Ufficio fondi la pretesa sulla base di presunzioni il Giudice deve verificare l'esistenza di elementi gravi, precisi e concordanti e non di illazioni o di ipotesi astratte.
In altri termini qualora l’amministrazione finanziaria contesti operazioni soggettivamente inesistenti, ha l’onere di provare non solo l’oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario sulla circostanza che l’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta.
A tal fine occorre la dimostrazione, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza o avrebbe dovuto esserlo, usando l’ordinaria diligenza, della sostanziale inesistenza del contraente.
Solo dopo che l’amministrazione finanziaria abbia assolto tale onere istruttorio, spetterà al contribuente provare la propria estraneità ai fatti contestati.
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