PER LA SOCIETA' DI FATTO OCCORRE LA PROVA DEL PATTO SOCIALE E DEI SUOI ELEMENTI COSTITUTIVI
28 OTT 2020
La Corte di Cassazione con ordinanza n. 28834/2020 ha confermato il principio secondo cui l'esistenza di una societa' di fatto, ai fini accertativi, non può essere desunta dalla mera esternazione della società, che è rilevante solo nel rapporto con i terzi, a tutela del loro affidamento, ma postula la dimostrazione, eventualmente anche con prove orali o presunzioni, del patto sociale fra i soci e dei suoi elementi costitutivi (fondo comune, esercizio in comune di attivita' economica, ripartizione dei guadagni e delle perdite, vincolo di collaborazione in vista di detta attività). Con riferimento a questi ultimi, i giudici sottolineano che l’esistenza della società di fatto non può desumersi da atti di per sé insufficienti ad evidenziare tutti i suddetti elementi costitutivi, come avvenuto nel caso di specie. In considerazione dei principi espressi, la Corte ha considerato pienamente coerente con la giurisprudenza di legittimità la decisione del giudice di secondo grado, il quale, eseguito un compiuto accertamento di fatto degli elementi forniti dall'ufficio, ha ritenuto che quest'ultimo non avesse fornito la prova dell'esistenza di una società di fatto, essendo le dichiarazioni delle persone coinvolte generiche e prive di alcun riscontro a seguito delle indagini bancarie esperite.