PER LA RINUNCIA AL CREDITO NON BASTA LA MANCATA INDICAZIONE IN BILANCIO
17 DIC 2020
La Corte di Cassazione con sentenza n. 9464/2020 ha affermato che i residui e le sopravvenienze attive (come quelle passive) di una società estinta possono trasferirsi in capo agli ex soci e che può ammettersi in astratto la rinuncia dei suddetti crediti da parte della società. Tale rinuncia però non può presumersi dal mero rilievo che il credito non sia stato appostato nel bilancio finale di liquidazione di una società cancellata dal Registro delle imprese.
Anche in questo caso si devono accertare i requisiti della remissione del debito ex art. 1236 c.c., rappresentati dalla volontà del creditore di non avvalersi del credito, dalla manifestazione inequivoca di tale volontà e dalla destinazione della dichiarazione allo specifico debitore. La Suprema Corte, infatti, rileva che “la remissione del debito è pur sempre un atto negoziale che richiede una manifestazione di volontà. Tale manifestazione di volontà ovviamente potrà essere anche tacita, ma comunque inequivoca. Il silenzio, infatti, nel nostro ordinamento giuridico non può mai divenire un indice certo di una volontà abdicativa o rinunciataria di un diritto, a meno che non sia circostanziato, ovvero accompagnato dal compimento di atti o comportamenti di per sé idonei a palesare una volontà inequivocabile. La mancata appostazione di un credito nel bilancio finale di liquidazione non possiede tali requisiti di inequivocità.”