PER LA RINUNCIA AL COMPENSO DELL'AMMINISTRATORE NON BASTA LA MANCATA RICHIESTA
14 FEB 2020
Come noto, il venir meno del diritto dell'amministratore al compenso, può discendere dalla rinuncia dell'interessato in quanto il diritto in questione è senz'altro disponibile. Tale rinuncia non deve essere necessariamente espressa: essa deve però potersi desumere da un comportamento concludente del titolare che riveli in modo univoco la sua effettiva e definitiva volontà abdicativa. Questo è quanto affermato dalla Suprema Corte con sentenza n. 3657/2020. In sostanza, secondo i giudici di legittimità, ai fini della rinuncia al compenso non è sufficiente la mera inerzia o il silenzio del titolare, ma è necessario che il comportamento concludente di quest’ultimo avvenga in presenza di circostanze esteriori che attribuiscono un preciso significato negoziale al comportamento omissivo. Un comportamento meramente omissivo, infatti, risulta tutt’altro che inequivoco in quanto la mera inerzia potrebbe esprimere una semplice tolleranza del creditore o anche essere la mera conseguenza di una pura disattenzione.