PER LA RESPONSABILITA' DEL LIQUIDATORE E' NECESSARIA UNA SPECIFICA MOTIVAZIONE DELL'AVVISO
7 AGO 2024
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n.15580 del 2024 si è pronunciata in tema di responsabilità di soci, amministratori e liquidatori ex art. 36 del DPR 602/73 a seguito di cancellazione della società dal Registro delle imprese affermando che nel caso in cui essi siano destinatari, con la società, della notifica di un atto impositivo, “qualora quest'ultimo difetti di specifiche contestazioni e della motivazione ex art. 36 DPR n. 602 del 1973, sono legittimati a contestare il fondamento della responsabilità attribuitagli (facendo valere siffatta mancanza) in sede di impugnazione di un atto successivo che lo abbia attinto come personalmente obbligato al pagamento delle somme dovute dalla società.”
Nella fattispecie esaminata, gli avvisi notificati alla società e al liquidatore, privi di una motivazione circa la responsabilità personale di quest'ultimo, “finiscono per presupporre un'inesistente sua automatica corresponsabilità, in via solidale, per tutti i debiti della società (…)”.
Ne consegue, pertanto, che in difetto della prova contraria da parte dell'Agenzia circa l'esistenza di uno specifico contenuto motivazionale degli avvisi riguardante la responsabilità del liquidatore ai sensi dell'art. 36 DPR n. 602 del 1973 gli avvisi, di per sé considerati, "sono inidonei a fondare un'autonoma pretesa nei confronti del medesimo suscettibile poi, ossia: in seconda battuta, di legittimare l'avviso di iscrizione ipotecaria impugnata."