CESSIONI ALL'ESPORTAZIONE CON PROVA CERTA E INCONTROVERTIBILE
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CESSIONI ALL'ESPORTAZIONE CON PROVA CERTA E INCONTROVERTIBILE

CESSIONI ALL'ESPORTAZIONE CON PROVA CERTA E INCONTROVERTIBILE

13 GEN 23
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 32771/2022 ha ribadito in tema di esportazioni al di fuori del territorio dell'UE in regime di esenzione d'IVA, di cui all'art. 8, comma 1, lett. a), del DPR n. 633 del 1972, che la destinazione dei beni all'esportazione non può essere provata dal contribuente allegando documentazione di origine privata, quali le fatture o la documentazione bancaria attestante il pagamento, in quanto la normativa doganale richiede a tal fine mezzi di prova certi ed incontrovertibili, quali le attestazioni di pubbliche amministrazioni del paese di destinazione dell'avvenuta presentazione delle merci in dogana, o la vidimazione dell'ufficio doganale comprovante l'uscita della merce dal territorio doganale o quella delle autorità pubbliche dello Stato estero importatore. Inoltre i giudici di legittimità sottolineano che nelle esportazioni c.d. “indirette”, tale prova dev’essere fornita dal cedente con l’esemplare 3 DAU, munito di timbro e visto dell’ufficio doganale di uscita, ovvero esibendo la fattura di vendita con gli estremi della bolletta doganale e il visto dell’ultima dogana in uscita dal territorio Ue.
Sula base dei principi evidenziati la Suprema Corte non ha accolto le difese della società che invocava la non imponibilità IVA delle operazioni avvalendosi di una dichiarazione, autenticata dal notaio, resa dal legale rappresentate e attestante che la merce fatturata era giunta negli Stati Uniti, ritenendo irrilevanti eventuali errori e omissioni nella compilazione delle bolle doganali.
La Corte infatti ritiene che la destinazione dei beni all'esportazione non può essere provata dal contribuente allegando documentazione di origine privata, in quanto la normativa doganale richiede mezzi di prova certi ed incontrovertibili, quali le attestazioni di pubbliche amministrazioni del paese di destinazione dell'avvenuta presentazione delle merci in dogana.


cassaz.32771.2022.ivaallesportazione.documentidiprova.pdf
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