PER LA LEGITTIMITA' DELLA NOTIFICA OCCORRE SEMPRE LA RACCOMANDATA INFORMATIVA
CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO
PER LA LEGITTIMITA' DELLA NOTIFICA OCCORRE SEMPRE LA RACCOMANDATA INFORMATIVA

PER LA LEGITTIMITA' DELLA NOTIFICA OCCORRE SEMPRE LA RACCOMANDATA INFORMATIVA

23 AGO 2017
La Corte di Cassazione con la sentenza 2868/2017 del 03.02.2017, ha stabilito che la notifica dell’accertamento è nulla se effettuata a mani di soggetto diverso dal destinatario e non viene inviata la precritta raccomandata informativa.
Infatti ricordiamo che l'art. 139 c.p.c. consente la notifica dell’atto a persona di famiglia o addetta alla casa, allorquando il contribuente non venga rinvenuto presso l’abitazione o sul luogo di lavoro, oppure, la consegna può essere effettuata anche al portiere dello stabile o ad un vicino di casa, nel qual caso il messo deve darne comunicazione al destinatario tramite lettera raccomandata.
Invero l'art. 37 comma 27 lettera a) del DL 223/2006, ha modificato l’art. 60 del DPR 600/73, introducendo la lett. b-bis), per cui, se il consegnatario non è il destinatario dell’atto, il messo: consegna o deposita la copia dell’atto da notificare in busta che provvede a sigillare su cui trascrive il numero cronologico della notificazione; dà atto di ciò nella relazione in calce all’originale e alla copia dell’atto stesso; invita il consegnatario a sottoscrivere una ricevuta; dà notizia al destinatario dell’avvenuta notificazione dell’atto o dell’avviso, a mezzo di lettera raccomandata.
Tale norma è ben diversa dalla disposizione contenuta nell'art. 139 c.p.c., perchè la lett. b-bis dell’art. 60 impone sempre e comunque l’invio della raccomandata informativa, laddove, invece, l’art. 139 c.p.c. lo prevede solo nel caso in cui la consegna dell’atto sia avvenuta nelle mani del portiere o del vicino di casa.
In altri termini, qualora il ricevente la notifica non sia il destinatario, l’agente notificatore deve inviare l’apposita raccomandata informativa al destinatario dell’atto, a prescindere dalla qualifica del consegnatario.
Insomma secondo i Supremi Giudici, il messo deve sempre dare notizia dell’avvenuta notificazione dell’atto, tramite raccomandata informativa, da spedirsi al destinatario, quale adempimento essenziale del procedimento di notifica.

 
VEDI TUTTE
VUOI UNA NOSTRA
CONSULENZA?
dominiciassociati it per-la-legittimita-della-notifica-occorre-sempre-la-raccomandata-informativa 007Via Marecchiese, 314/D 47922 Rimini (Rn) |
Tel. +39 0541/388003 Fax +39 0541/1833731
P.Iva 02647080403 Privacy & Cookie Policy - Preferenze Cookie
ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER
Credits TITANKA! Spa